Cassazione Penale, Sentenza n. 8459/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP su beni intestati al ricorrente (partecipazione societaria G.Re S.r.l. e conto corrente con saldo di €12.000, oltre a una autovettura Smart Coupé) disposto in funzione di confisca ex art. 240 e 240-bis c.p. Il ricorrente deduceva (i) la violazione del principio del giudice naturale per una presunta sostituzione arbitraria del giudice (motivo poi rinunciato) e (ii) l'illegittima applicazione della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n.306 ora richiamato in art. 240-bis c.p.) rispetto a beni intestati a terzo, sostenendo che i valori erano pervenuti per successione/donazione e che non era stata dimostrata l'interposizione fittizia né la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul merito la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di interposizione fittizia e di sproporzione tra patrimonio e redditi, avendo valutato le indagini patrimoniali e fiscali e ritenuto insufficienti le produzioni difensive a confutare la presunzione di illecita accumulazione. L'argomento relativo all'origine ereditaria o a donazioni è stato considerato inidoneo a smentire la ricostruzione del Tribunale, anche alla luce della pratica familiare di intestazioni fittizie e dell'inserimento di altri membri (anche la defunta Anna Mazza) nell'associazione mafiosa. La Corte ha inoltre richiamato che, in sede di legittimità, non è ammesso un riesame libero degli elementi fattuali se la motivazione non è radicalmente viziata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sul sequestro/ confisca per reati di associazione mafiosa e connessi; qui invocata come titolo per la confisca dei beni ritenuti frutto di accumulazione illecita.
Disciplina la confisca per i delitti connessi alla criminalità organizzata e la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale; applicata anche ai beni formalmente intestati a terzi quando sussista interposizione fittizia o sproporzione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. L. 7 agosto 1992 n. 356
richiamata quale precedente normativa oggi ricondotta nell'art. 240-bis c.p.
Norma storica che introduceva la presunzione di illecito accumulo patrimoniale; nella sentenza è richiamata come base della presunzione ora disciplinata dall'art. 240-bis.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il motivo deve consistere in violazione di legge o in vizi radicali della motivazione.
art. 178, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede la nullità per violazione del principio del giudice naturale; nel caso il motivo relativo è stato però rinunciato dal ricorrente e quindi non deciso nel merito.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regole sulla prova per indizi: la prova dell'interposizione e dei collegamenti può essere fornita per indizi purché siano indicati e valutati secondo i criteri di coerenza e attendibilità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato questi criteri.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è limitata: può attentare solo violazioni di legge o vizi radicali della motivazione; non è luogo per riesaminare i fatti se la motivazione è coerente.
- Quando beni sono intestati a terzi di soggetti mafiosi, il giudice può far valere la presunzione di illecita accumulazione (art. 240-bis) e ammettere prova per indizi dell'interposizione fittizia se gli indizi hanno i requisiti dell'art. 192 c.p.p.
- La semplice dichiarazione di eredità o di donazione non è di per sé sufficiente a scalfire la presunzione di interposizione se sussistono elementi che indicano una prassi familiare di intestazioni fittizie e l'assenza di risorse lecite alternative a giustificare i beni.
- Il terzo che si dice proprietario effettivo deve fornire prove concrete e coerenti (documentazione, tracce finanziarie, elementi che dimostrino autonomia patrimoniale) per neutralizzare la presunzione di illecita accumulazione.
- Le questioni formali, come la sostituzione del giudice, devono essere tempestivamente dedotte e non rinunciate se si intende farne valere la nullità; rinunciando, il motivo non viene esaminato nel merito.
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