Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1264/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., per aver omesso di motivare espressamente sulla richiesta, già sollevata in appello e rinnovata in udienza, di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis per la presunta esiguità del danno e la tenuità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, maturata il 7 settembre 2022, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte ha inoltre osservato che nella sentenza impugnata è mancata una motivazione espressa (o implicita) sulla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis; tuttavia la declaratoria di estinzione per prescrizione, essendo più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità ex art. 131-bis, prevale e determina l'annullamento. La Corte ha dettagliato il calcolo della prescrizione: tempo necessario sei anni (pena edittale massima), aumentato al massimo di un quarto per gli atti interruttivi a sette anni e sei mesi, e considerando le sospensioni complessive pari a 782 giorni, è pervenuta alla data di estinzione del 7/9/2022. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di parametri oggettivi (pena edittale, modalità e tenuità della condotta, esiguità del danno). La Corte ha rilevato che la mancata decisione su tale richiesta costituisce omissione motivazionale, ma l'esito più favorevole per l'imputato è la declaratoria di estinzione per prescrizione

  • art. 157, cod. pen.

    Stabilisce che il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, per i delitti, non inferiore a sei anni. La Corte ha applicato tale criterio per fissare il termine base di sei anni per il reato di truffa

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Regola l'effetto dell'interruzione della prescrizione determinando che gli atti interruttivi non possono aumentare il tempo necessario a prescrivere di oltre un quarto; la Corte ha applicato tale limite per passare da sei anni a sette anni e sei mesi

  • art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consentono alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione dopo la pronuncia impugnata

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento senza rinvio quando il reato si è estinto per prescrizione; la Corte ha adottato questa norma per annullare la sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazioni di legge); il ricorso è stato ritenuto non inammissibile e fondato quanto alla rilevazione della prescrizione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento al diritto ad una motivazione piena; la Corte ha rilevato l'omissione motivazionale circa l'art. 131-bis nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, perché rappresenta un esito processuale più favorevole per l'imputato.
  • Se il giudice d'appello omette di motivare espressamente su una specifica richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis, tale omissione è censurabile: la motivazione non può essere desunta da considerazioni sulle circostanze attenuanti generiche che valutano profili soggettivi diversi dai parametri oggettivi del 131-bis.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto del termine base stabilito dall'art. 157 (massimo della pena edittale) e degli effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni; gli atti interruttivi possono aumentare il tempo necessario a prescrivere fino a un quarto in più, salvo diversa disposizione.
  • Il difensore che intende ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis deve sollevare chiaramente la questione e chiedere una decisione motivata in tutte le fasi, perché l'omessa decisione può essere rilevata in cassazione ma può risultare priva di effetto positivo se nel frattempo matura la prescrizione.
  • Quando la prescrizione matura dopo la sentenza di merito, il Procuratore generale o la Corte possono rilevarla d'ufficio e chiedere l'annullamento senza rinvio; il risultato pratico è l'estinzione del reato e la cessazione della responsabilità penale dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.