Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile, per mancato versamento della provvisionale alla parte civile nel termine previsto. Il ricorrente ha dedotto che il mancato adempimento era dovuto a stato di indigenza (reddito familiare annuo di circa €1.500, senza fissa dimora nei tre mesi utili, ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e ha censurato la decisione per violazione di legge (art. 3 Cost. e art. 168 cod. pen.) e per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non ha verificato l'impossibilità effettiva di adempiere né ha svolto istruttoria per accertare se l'indigenza fosse dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino. I giudici di legittimità hanno affermato che il mancato pagamento non comporta automaticamente la revoca del beneficio; il condannato può allegare l'assoluta impossibilità o l'estrema difficoltà di adempiere e il giudice dell'esecuzione deve verificare l'attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa, avvalendosi, se necessario, dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p. La Corte ha inoltre escluso che sussistano i presupposti di revoca "di diritto" ex art. 168, comma 1, cod. pen. per i motivi esaminati in sentenza.
Norme richiamate
Costituzione, art. 3
Richiamata dal ricorrente in tema di equità del trattamento; la decisione di revoca non è stata ritenuta conforme ai principi di verifica della effettiva impossibilità dell'adempimento che tutelano situazioni di reale indigenza
Codice penale, art. 168, comma 1
La Corte precisa che non ricorrono le ipotesi di revoca di diritto previste dall'art. 168, comma 1, n.1 e n.2 nel caso di specie; la revoca per mancato adempimento non può essere automatica se non ricorrono le condizioni tassative previste dalla norma
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Il giudice dell'esecuzione deve attivare i poteri istruttori previsti da questa norma per accertare se lo stato di indigenza sia volontario o dipendente da cause estranee alla volontà del condannato, prima di fondare la revoca su presunzioni non istruite
Massime di principio
- Il mancato adempimento di una condizione patrimoniale collegata alla sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente la revoca del beneficio: il condannato può allegare l'impossibilità assoluta o l'estrema difficoltà di adempiere
- Spetta al giudice dell'esecuzione verificare l'attendibilità della situazione di indigenza e, se necessario, esercitare i poteri istruttori (art. 666 c.p.p.) per stabilire se l'indigenza sia riconducibile a cause indipendenti dalla volontà del condannato
- Non è corretto supplire alla mancanza di istruttoria con presunzioni tratte da elementi non formalmente accertati (es. età, capacità lavorativa) per escludere la rilevanza dell'indigenza
- La revoca "di diritto" ex art. 168 cod. pen. opera solo nei casi tassativi ivi previsti; il giudice deve valutare la sussistenza concreta di tali ipotesi prima di dichiarare la revoca senza ulteriore istruttoria
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare tempestivamente l'effettiva impossibilità di adempiere (e le sue cause) e chiedere al giudice, se necessario, l'attivazione di accertamenti istruttori per evitare una revoca basata su valutazioni presuntive
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