Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34316/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2011 nei confronti di una società (poi definita in via agevolata nel giudizio di cassazione relativo al presupposto societario) e, per effetto della ristretta compagine sociale, estesi ai soci. Nel giudizio d’appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti e annullato integralmente la pretesa. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sola posizione riflessa del socio, deducendo due motivi: (1) violazione delle norme sul contenuto dell’appello nel processo tributario, lamentando che la sentenza impugnata non avesse considerato specifici i motivi di gravame; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, assumendo che la decisione fosse solo apparente, formulata con clausole di stile prive di effettivo contenuto argomentativo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La Corte rileva preliminarmente che la definizione agevolata del giudizio relativo alla società ha estinto quel procedimento e travolto le precedenti pronunce, con esclusione di un giudicato favorevole alla società; esamina quindi il ricorso sul piano processuale e ritiene fondato il primo motivo, assorbente del secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: ha ritenuto che, nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello può essere soddisfatto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, purché il dissenso investa la decisione nel suo complesso o i motivi siano comunque ricavabili, anche implicitamente, dall’atto di gravame letto nel suo insieme. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria delle Marche, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per violazione di norme sul procedimento e sulla motivazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’onere di impugnazione specifica nel processo tributario è ritenuto assolto anche quando l’appellante riproponga le medesime ragioni già svolte in primo grado, se dal gravame emerge in modo inequivoco il dissenso sulla decisione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione.

  • art. 35, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai denunciati vizi della sentenza e al dovere del giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande e dei motivi di impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione decisoria nella motivazione.

  • art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, rispetto alla quale è stata dedotta la motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità per mancanza o apparenza della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dall’atto di gravame emerga, anche per implicito e letta nel suo complesso, la critica alla decisione impugnata.
  • La riproposizione in appello delle stesse ragioni già dedotte in primo grado può integrare un motivo specifico se il gravame investe l’intera decisione o consente di individuare chiaramente le questioni controverse.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale contenuto argomentativo; se il primo motivo processuale è accolto, la censura sulla motivazione resta assorbita.
  • La definizione agevolata del giudizio relativo al rapporto presupposto estingue quel processo e travolge le precedenti pronunce, impedendo di attribuire loro efficacia di giudicato favorevole nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.