Cassazione Civile, Ordinanza n. 27787/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato la competenza arbitrale già affermata dal Tribunale di Padova e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del consorzio resistente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della società ricorrente per euro 78.966,15, poi opposto dal consorzio resistente davanti al Tribunale di Padova. Il tribunale ha accolto l’eccezione di difetto di competenza, ritenendo che la lite dovesse essere decisa dagli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, e ha revocato il decreto. La società ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo, in sintesi, che: non vi sarebbe stata valida adesione al consorzio, perché mancava l’accettazione conforme della proposta di iscrizione e il versamento delle quote e degli oneri; essa sarebbe rimasta estranea alla vita consortile; la clausola compromissoria sarebbe vessatoria e priva di specifica approvazione; anche a voler ritenere perfezionata l’iscrizione, vi sarebbe stato recesso per mancato pagamento dei contributi; infine, i rapporti economici tra le parti sarebbero stati regolati da accordi diversi da quelli consortili. La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse esaminato tutte le circostanze dedotte e che esse non fossero decisive rispetto al chiaro tenore della clausola arbitrale e alle prove documentali valorizzate dal giudice di merito, dalle quali risultava che la ricorrente faceva parte del consorzio almeno nel periodo di esecuzione dei lavori. Ha inoltre escluso la necessità di specifica approvazione della clausola arbitrale, richiamando il principio secondo cui tale approvazione è richiesta solo per clausole inserite in condizioni generali predisposte da una parte o in moduli e formulari, non quando la clausola sia contenuta nello statuto o regolamento di un organismo sociale di cui il soggetto entri a far parte.
Norme richiamate
memoria difensiva ex art. 47, comma 5 c.p.c.
richiamato come base per il deposito della memoria difensiva nel regolamento di competenza.
memoria ai sensi dell'art. 380- ter, comma 2 c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.
art. 7 dello statuto
diritto di recesso di cui all'art. 7 dello statuto per tacito assenso
invocato dalla ricorrente come base del preteso recesso per mancato pagamento dei contributi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la Corte può confermare la decisione impugnata quando il giudice di merito abbia correttamente valorizzato il contenuto della clausola compromissoria e le risultanze documentali idonee a dimostrare l’appartenenza della parte all’organismo sociale.
- La clausola compromissoria contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale vincola il soggetto che vi entri a far parte e non richiede la specifica approvazione per iscritto propria delle clausole vessatorie inserite in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari.
- La contestazione della competenza arbitrale non può fondarsi su allegazioni fattuali già esaminate dal giudice di merito se esse non incidono sul chiaro tenore della clausola e sulle prove documentali che sorreggono la conclusione sulla spettanza della cognizione agli arbitri.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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