Cassazione Penale, Sentenza n. 10315/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi erano molteplici. Il Procuratore Generale censurava l'esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis, comma 1) ritenendo che modalità, obiettivo (un boss locale) e travisamento fossero indicative di forza intimidatrice mafiosa. I fratelli De Filippo impugnavano in toto la conferma della condanna per tentato omicidio e reati connessi: deducevano l'utilizzabilità illegittima di intercettazioni provenienti da altro procedimento (violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. nella previgente formulazione), l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione sull'identificazione degli autori e sul concorso di ciascuno, la mancata acquisizione di prova decisiva (perizia balistica ai sensi dell'art. 603 c.p.p.), l'erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio (invece di intimidazione), la configurabilità della desistenza o del recesso attivo, la non prova della premeditazione e la contestata recidiva infraquinquennale di Luigi Nazario De Filippo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi: ha confermato la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato il giudizio abbreviato di primo grado di condanna per tentato omicidio e reati in materia di armi commessi il 4 marzo 2019. La Cassazione ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le intercettazioni provenienti da altro procedimento in quanto indispensabili per l'accertamento di un reato punito con pena ricadente nell'ambito soggetto all'obbligo di arresto in flagranza (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Cavallo), ha escluso l'aggravante del metodo mafioso perché le modalità non dimostravano la specifica forza intimidatrice prevista dall'art. 416‑bis.1, ha ritenuto fondate le ricostruzioni indiziarie sui ruoli e sulla responsabilità concorrente (anche in base a GPS, filmati, tracce biologiche e intercettazioni), ha giudicato non necessaria la perizia balistica in quel contesto procedurale e ha escluso la desistenza e il recesso attivo in ragione del perfezionamento del tentativo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen. (previgente)
"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza"
La Corte ha ritenuto applicabile la previgente disciplina e ha interpretato la deroga nel senso consentito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cavallo): le intercettazioni di altro procedimento sono utilizzabili se risultano indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'obbligo di arresto in flagranza o, alternativamente, quando riguardano reati connessi nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p.; nel caso specifico la loro utilizzazione è stata considerata indispensabile.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante per il metodo mafioso richiede che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso: non è sufficiente che l'obiettivo sia un esponente di criminalità organizzata o che siano usate armi potenti/travestimenti; occorrono modalità concretamente idonee a manifestare una forza intimidatrice di tipo mafioso. I giudici di merito hanno escluso tale idoneità nel caso di specie.
La norma disciplina l'acquisizione di perizie tecniche; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze probatorie complessive e in considerazione del rito abbreviato d'appello, non fosse necessaria una consulenza balistica integrativa perché gli indizi erano sufficienti e adeguatamente motivati.
La Corte ha richiamato i principi sulla desistenza/recesso: la desistenza volontaria richiede che il tentativo sia rimasto incompiuto; una volta perfezionato il tentativo (anche con un solo colpo indirizzato all'uccisione), la desistenza non è configurabile.
Richiamata per l'individuazione dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (rilevante ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni); la Corte ha considerato che il tentato omicidio ricadeva nella fascia sanzionatoria che rende applicabile il principio evocato.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del ruolo concorsuale di Michele come vedetta/partecipe sulla base di elementi indiziari integrati (GPS, intercettazioni, filmati).
Richiamato nel contesto della determinazione della pena massima per il tentato reato (principi sulla determinazione della pena minima e massima applicabile al tentativo).
Massime di principio
- Intercettazioni disposte in altro procedimento possono essere utilizzate se risultano indispensabili per accertare reati gravi rientranti nelle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza o nei limiti della connessione prevista dall'art. 12 c.p.p.; è importante verificare la disciplina applicabile temporalmente (previgente o novellata).
- L'aggravante del "metodo mafioso" non si desume automaticamente dall'identità della vittima o dall'uso di armi potenti/travestimenti: occorre prova che le modalità esecutive siano idonee a manifestare la specifica forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.
- In materia di prova indiziaria il giudice deve valutare gli elementi in modo complessivo e integrato, non come sommatoria atomistica; più indizi gravi, precisi e concordanti possono fondare l'attribuzione del fatto oltre ogni ragionevole dubbio anche in assenza di prova diretta.
- La desistenza volontaria o il recesso attivo sono esclusi se il tentativo si è già perfezionato (es.: è stato esploso anche un solo colpo con intento omicida): l'impedimento dell'evento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente non integra la desistenza.
- Nei procedimenti in rito abbreviato d'appello la richiesta di acquisizione di nuove prove (es. perizia balistica) è soggetta a limiti più ristretti: il giudice valuta l'assoluta necessità e la rilevanza ai fini decisionali; la Cassazione non rifa la valutazione di merito ma verifica la completezza e la logicità della motivazione.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione di merito o la scelta di una diversa ricostruzione fattuale se la motivazione di merito non è manifestamente illogica, contraddittoria o carente; la "doppia conforme" (prima e secondo grado allineati) rafforza tale preclusione.
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