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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32730/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Acri Francesco impugnava la conferma della condanna per lavori eseguiti senza permesso a costruire sul terreno in agro di Terranova di Sibari (fatti del 13/09/2017). I motivi posti: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'imputato come affittuario e committente dei lavori (sostenendo che il fondo era del defunto Sammaro Vincenzo) e contestazione dell'attendibilità del teste Praino; 2) violazione di legge sulla qualificazione dei reati ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 (artt. richiamati) deducendo che i lavori non comportavano le fattispecie contestate in assenza di struttura metallica e in presenza di agibilità al momento del controllo; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo relativo all'affermazione della responsabilità per il reato previsto dall'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che la qualificazione dell'Acri come affittuario/committente era fondata su accertamenti della Polizia Municipale e sulla deposizione del teste Praino; la censura sul teste riguardava circostanze irrilevanti e non ha richiesto la rivalutazione delle fonti probatorie. Le censure relative agli altri reati (artt. 95, 64, 71, 65, 72 del d.P.R. n. 380/2001) sono state dichiarate inammissibili perché sollevate per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo (eccessività della sanzione) è stato ritenuto generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (oltre alle spese). La Corte ha inoltre ricordato che l'inammissibilità impedisce la declaratoria di cause di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) - art. 44 lett. b)

    Fattispecie contestata in relazione alla realizzazione di opere edilizie senza permesso a costruire; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del soggetto come committente/affittuario fosse correttamente accertata con riferimento agli atti della Polizia Municipale e alla testimonianza acquisita.

  • d.P.R. n. 380 del 2001 - artt. 61, 65, 71, 72, 95

    Si tratta di norme che disciplinano specifiche sanzioni e fattispecie in materia edilizia; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa a questi articoli perché le questioni ad esse relative non erano state specificamente dedotte in sede di appello e sono state introdotte per la prima volta in cassazione.

  • d.P.R. n. 380 del 2001 - art. 64

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla tipologia dei reati contestati; la Corte ha osservato l'inammissibilità per rilievi diimenziati ex novo in cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Norma che disciplina le cause di estinzione della punibilità; la Corte ha ricordato che un ricorso inammissibile impedisce di far valere cause di non punibilità sorte dopo la sentenza di appello.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per imporre le spese al ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di liquidazione delle somme a titolo di ammenda/causa di Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato i principi costituzionali per valutare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La qualificazione soggettiva (committente/affittuario) può essere ritenuta validamente accertata se fondata su accertamenti amministrativi (es. verbali della Polizia Municipale) e su testimonianze; contestazioni basate su dettagli irrilevanti non determinano, di per sé, la riforma della decisione.
  • In cassazione non è ammessa la deduzione di censure nuove rispetto a quelle già svolte nei gradi precedenti; questioni non prospettate in appello e sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
  • I motivi generici o che chiedono una rivalutazione globale delle prove senza specifiche doglianze di diritto sono inammissibili per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o per altre ragioni preclude la possibilità di ottenere declaratorie relative a cause di estinzione della punibilità sorte dopo la sentenza di appello (es. prescrizione maturata successivamente).
  • Il ricorrente in cassazione rischia la condanna alle spese e, in taluni casi, il versamento di somme a favore della Cassa delle Ammende; l'eventuale mancata diligenza nella determinazione dei motivi può comportare oneri economici aggiuntivi.

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