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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25950/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza disciplinare che aveva inflitto la radiazione all'avvocato Federici in relazione a condotte consistite nel millantare crediti e contatti con un Consigliere del Consiglio di Stato per ottenere un esito favorevole in un giudizio amministrativo, nel riferire alla cliente notizie false e fuorvianti per ottenere somme di denaro (compensi e presunte somme per corruzione) e nel danneggiare gli interessi della parte assistita. La ricorrente deduceva, tra l'altro, tardività nell'ammissione dei testimoni a discarico e violazioni del contraddittorio e del giusto processo, contestava l'uso come prova del giudicato penale formatosi con concordato in appello e denunciava vizi relativi alla composizione del Consiglio Distrettuale e alla quantificazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Consiglio Distrettuale e del Consiglio Nazionale Forense circa la tardività della lista testi (presentata in limine poche ore prima dell'udienza), legittimo il potere discrezionale di non disporre ulteriori mezzi istruttori quando gli elementi acquisiti risultano sufficienti, e congruo l'utilizzo del giudicato sostanziale formatosi in sede penale (concordato in appello ai sensi degli artt. 599 e 599-bis c.p.p.) come elemento integrativo del compendio probatorio. Le censure mosse dalla difesa sono state in gran parte considerate come richieste di riesame del merito fattuale, non ammissibili in questa sede. Perciò la radiazione è stata confermata e il ricorso dichiarato infondato; inoltre è stato disposto l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n.247/2012

    art.59, co.1, lett. d) n.4

    Disciplina i termini per l'indicazione dei testi a discarico nel procedimento disciplinare forense; la Corte ha ritenuto perentoria la previsione richiamata e corretta la valutazione di tardività della lista testi.

  • regolamento CNF n.2/2014

    Regolamenta aspetti procedurali interni al CNF relativi all'istruttoria disciplinare; richiamato per confermare la perentorietà dei termini per i testi.

  • codice di procedura penale

    art.468 c.p.p.; artt. 651-654 c.p.p.; artt. 599, co.4 e 599-bis

    Art.468 richiamato in tema di mezzi di prova; gli artt. 651-654 sul giudicato e sui limiti della revisione sono evocati in relazione all'uso del giudicato penale; gli artt. 599 e 599-bis (concordato in appello) hanno formato giudicato sostanziale utilizzabile nel procedimento disciplinare per integrare il compendio probatorio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata dalla ricorrente in ordine al diritto a un giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che i rimedi e le garanzie procedurali del disciplinare siano stati rispettati e che la censura fosse, in realtà, richiesta di riesame del merito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Invocato sul principio del giusto processo; la Corte ha comunque dato prevalenza alla disciplina procedurale del giudizio disciplinare e alla valutazione discrezionale sugli accertamenti istruttori.

  • codice di procedura penale

    Citando la norma che tutela la regolarità dell'attività istruttoria: la censura sulla partecipazione di un diverso giudice all'istruttoria è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

  • codice di procedura civile

    Riferimento al vizio di legittimità dedotto; la Corte ha osservato che le doglianze traducendosi in richiesta di rivalutazione del merito non rientrano nei limiti del controllo di legittimità ex art.360.

  • D.P.R. n.115/2002

    art.13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente in base ai presupposti procedurali rilevati.

Massime di principio

  • In procedimenti disciplinari forensi i termini per la produzione delle liste testi possono essere perentori: una presentazione tardiva in limine può legittimamente essere disattesa e portare al rigetto dell'eccezione difensiva.
  • Il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale hanno poteri discrezionali sull'istruttoria: è legittimo chiudere la fase probatoria quando ritengono gli elementi acquisiti sufficienti per la decisione.
  • Un giudicato penale, anche formato con concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), può assumere rilievo nel procedimento disciplinare come elemento integrativo del compendio probatorio, specialmente se ha valore di giudicato sostanziale.
  • Le censure che mirano a un diverso apprezzamento dei fatti costituiscono, in sede di legittimità, richieste di riesame del merito e sono in genere inammissibili; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di diritto.
  • Le eccezioni procedurali relative alla composizione del collegio disciplinare o ad irregolarità istruttorie devono essere sollevate tempestivamente nel gravame; se sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • La quantificazione della sanzione disciplinare è principalmente questione di merito motivazionale: può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.

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