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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25897/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato nullità delle iscrizioni a ruolo e riconosciuto l'utilizzo del credito d'imposta maturato a dicembre 2004. L'Agenzia deduceva che l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972, previsto per curatore/commissario liquidatore nelle procedure liquidatorie, non fosse applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (conv. L. 39/2004), perché l'amministrazione straordinaria comporterebbe di norma la prosecuzione dell'attività d'impresa e quindi l'IVA dovrebbe essere assolta secondo le modalità ordinarie; di conseguenza l'Agenzia riteneva che le pretese per IVA e sanzioni antecedenti l'ammissione alla procedura non dovessero seguire il meccanismo di insinuazione al passivo previsto per le procedure concorsuali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione territoriale. Ha affermato che, per effetto della concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria (principi di universalità oggettiva e soggettiva), è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972: il commissario straordinario deve presentare la dichiarazione prevista per rilevare la posizione IVA del periodo antecedente alla procedura e le pretese fiscali relative a quel periodo (compresi sanzioni e interessi) costituiscono crediti da insinuare nel passivo della procedura. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo non legittima l'esecuzione individuale (la riscossione è inibita) e l'Agenzia deve partecipare alla formazione del passivo per far valere i propri crediti concorsuali o prededucibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis

    L'art. 74-bis, che attribuisce al curatore o al commissario liquidatore gli obblighi connessi all'IVA per il periodo antecedente alla procedura concorsuale, è ritenuto applicabile anche al commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto la concorsualità determina lo spossessamento e il trasferimento degli obblighi di registrazione/fatturazione al commissario.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Norma richiamata dall'Agenzia nel ricorso; la Corte ha valutato la complessiva disciplina IVA insieme all'art. 74-bis per stabilire gli obblighi del commissario straordinario.

  • d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (conv. L. 18 febbraio 2004, n. 39), art. 2 comma 2-bis

    Stabilisce lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni, determinando gli effetti dell'art. 42 della legge fallimentare: da ciò deriva la compatibilità dell'applicazione dell'art. 74-bis al regime dell'amministrazione straordinaria.

  • d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 8

    Prevede l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 270/1999 in quanto compatibili; la Corte usa questo richiamo per motivare l'uso delle regole concorsuali e della disciplina del d.lgs. 270/1999.

  • d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (codice amministrazione straordinaria), art. 36 e art. 42

    Richiamate per il principio secondo cui, per quanto compatibile, alle procedure di amministrazione straordinaria si applicano disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa; l'art. 42 è richiamato per gli effetti sul passivo e sulla gestione dei beni.

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 48, 52, 53 e capo V (artt. 93 e seguenti)

    I principi di universalità soggettiva e oggettiva e le regole per la formazione del passivo sono applicabili anche all'amministrazione straordinaria; pertanto i crediti tributari antecedenti vanno accertati nel procedimento concorsuale mediante insinuazione al passivo.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 9

    Definizione di "soggetto passivo" e di "attività economica" a livello unionale è richiamata per spiegare che la soggettività ai fini IVA non coincide necessariamente con la persistenza dell'attività d'impresa e giustifica il fatto che operazioni imponibili possano essere compiute anche nell'ambito di procedure concorsuali.

  • normativa e giurisprudenza sugli aiuti di Stato (legge n. 95/1979 e giurisprudenza C-giustizia UE: Piaggio, Ecotrade, Sicilcassa; decisione Commissione n. 2001/212)

    La Corte valuta e scarta il rilievo che la qualificazione concorsuale delle pretese IVA contrasterebbe con la disciplina degli aiuti di Stato, ritenendo che la procedura attuale dell'amministrazione straordinaria (come ridisegnata dal d.lgs. 270/1999 e successive norme) contempli vincoli e limiti conformi al diritto UE sugli aiuti.

Massime di principio

  • Nelle procedure di amministrazione straordinaria, per effetto della concorsualità, i debiti IVA maturati anteriormente all'apertura della procedura devono essere trattati come crediti concorsuali: il commissario straordinario deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 74-bis e l'Agenzia deve insinuarsi al passivo per far valere il credito.
  • L'iscrizione a ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria non sostituisce l'obbligo di insinuazione al passivo e non legittima l'esecuzione individuale: la riscossione è generalmente inibita dalla soggettività universale della procedura.
  • Anche le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse prima dell'ammissione alla procedura rientrano tra i crediti che devono essere accertati nel processo di formazione del passivo (possono essere concorsuali o prededucibili secondo la normativa applicabile).
  • Il principio va valutato secondo la compatibilità tra la normativa concorsuale nazionale e i princìpi dell'Unione europea (es. disciplina sugli aiuti di Stato): le regole di amministrazione straordinaria recenti richiedono misure conformi agli orientamenti comunitari in materia di aiuti per ristrutturazione/salvataggio.
  • Per i creditori, l'iscrizione a ruolo può rafforzare la posizione ma comporta rischi: se il creditore non si insinua al passivo, può perdere o limitare la possibilità di concorso nella ripartizione. Quindi è consigliabile partecipare alla procedura di accertamento del passivo.
  • La natura economica dell'operazione (secondo la definizione UE di "attività economica") è criterio prioritario per determinare la soggettività IVA, non la mera prosecuzione formale dell'attività d'impresa; dunque anche operazioni svolte dal commissario in gestione di un patrimonio altrui possono generare obblighi IVA.

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