Cassazione Civile, Sentenza n. 25897/2020 del 16/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato nullità delle iscrizioni a ruolo e riconosciuto l'utilizzo del credito d'imposta maturato a dicembre 2004. L'Agenzia deduceva che l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972, previsto per curatore/commissario liquidatore nelle procedure liquidatorie, non fosse applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (conv. L. 39/2004), perché l'amministrazione straordinaria comporterebbe di norma la prosecuzione dell'attività d'impresa e quindi l'IVA dovrebbe essere assolta secondo le modalità ordinarie; di conseguenza l'Agenzia riteneva che le pretese per IVA e sanzioni antecedenti l'ammissione alla procedura non dovessero seguire il meccanismo di insinuazione al passivo previsto per le procedure concorsuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione della Commissione territoriale. Ha affermato che, per effetto della concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria (principi di universalità oggettiva e soggettiva), è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972: il commissario straordinario deve presentare la dichiarazione prevista per rilevare la posizione IVA del periodo antecedente alla procedura e le pretese fiscali relative a quel periodo (compresi sanzioni e interessi) costituiscono crediti da insinuare nel passivo della procedura. Ne consegue che l'iscrizione a ruolo non legittima l'esecuzione individuale (la riscossione è inibita) e l'Agenzia deve partecipare alla formazione del passivo per far valere i propri crediti concorsuali o prededucibili.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis
L'art. 74-bis, che attribuisce al curatore o al commissario liquidatore gli obblighi connessi all'IVA per il periodo antecedente alla procedura concorsuale, è ritenuto applicabile anche al commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto la concorsualità determina lo spossessamento e il trasferimento degli obblighi di registrazione/fatturazione al commissario.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Norma richiamata dall'Agenzia nel ricorso; la Corte ha valutato la complessiva disciplina IVA insieme all'art. 74-bis per stabilire gli obblighi del commissario straordinario.
d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (conv. L. 18 febbraio 2004, n. 39), art. 2 comma 2-bis
Stabilisce lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni, determinando gli effetti dell'art. 42 della legge fallimentare: da ciò deriva la compatibilità dell'applicazione dell'art. 74-bis al regime dell'amministrazione straordinaria.
d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 8
Prevede l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 270/1999 in quanto compatibili; la Corte usa questo richiamo per motivare l'uso delle regole concorsuali e della disciplina del d.lgs. 270/1999.
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (codice amministrazione straordinaria), art. 36 e art. 42
Richiamate per il principio secondo cui, per quanto compatibile, alle procedure di amministrazione straordinaria si applicano disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa; l'art. 42 è richiamato per gli effetti sul passivo e sulla gestione dei beni.
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 48, 52, 53 e capo V (artt. 93 e seguenti)
I principi di universalità soggettiva e oggettiva e le regole per la formazione del passivo sono applicabili anche all'amministrazione straordinaria; pertanto i crediti tributari antecedenti vanno accertati nel procedimento concorsuale mediante insinuazione al passivo.
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 9
Definizione di "soggetto passivo" e di "attività economica" a livello unionale è richiamata per spiegare che la soggettività ai fini IVA non coincide necessariamente con la persistenza dell'attività d'impresa e giustifica il fatto che operazioni imponibili possano essere compiute anche nell'ambito di procedure concorsuali.
normativa e giurisprudenza sugli aiuti di Stato (legge n. 95/1979 e giurisprudenza C-giustizia UE: Piaggio, Ecotrade, Sicilcassa; decisione Commissione n. 2001/212)
La Corte valuta e scarta il rilievo che la qualificazione concorsuale delle pretese IVA contrasterebbe con la disciplina degli aiuti di Stato, ritenendo che la procedura attuale dell'amministrazione straordinaria (come ridisegnata dal d.lgs. 270/1999 e successive norme) contempli vincoli e limiti conformi al diritto UE sugli aiuti.
Massime di principio
- Nelle procedure di amministrazione straordinaria, per effetto della concorsualità, i debiti IVA maturati anteriormente all'apertura della procedura devono essere trattati come crediti concorsuali: il commissario straordinario deve presentare la dichiarazione prevista dall'art. 74-bis e l'Agenzia deve insinuarsi al passivo per far valere il credito.
- L'iscrizione a ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria non sostituisce l'obbligo di insinuazione al passivo e non legittima l'esecuzione individuale: la riscossione è generalmente inibita dalla soggettività universale della procedura.
- Anche le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse prima dell'ammissione alla procedura rientrano tra i crediti che devono essere accertati nel processo di formazione del passivo (possono essere concorsuali o prededucibili secondo la normativa applicabile).
- Il principio va valutato secondo la compatibilità tra la normativa concorsuale nazionale e i princìpi dell'Unione europea (es. disciplina sugli aiuti di Stato): le regole di amministrazione straordinaria recenti richiedono misure conformi agli orientamenti comunitari in materia di aiuti per ristrutturazione/salvataggio.
- Per i creditori, l'iscrizione a ruolo può rafforzare la posizione ma comporta rischi: se il creditore non si insinua al passivo, può perdere o limitare la possibilità di concorso nella ripartizione. Quindi è consigliabile partecipare alla procedura di accertamento del passivo.
- La natura economica dell'operazione (secondo la definizione UE di "attività economica") è criterio prioritario per determinare la soggettività IVA, non la mera prosecuzione formale dell'attività d'impresa; dunque anche operazioni svolte dal commissario in gestione di un patrimonio altrui possono generare obblighi IVA.
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