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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25945/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato il regolamento di confine disposto dal Tribunale e aveva rigettato le domande riconvenzionali della banca (in particolare la pretesa di usucapione dell'area utilizzata come scenderia). In Cassazione la banca articolava quattro motivi: 1) nullità del procedimento per mancata chiamata o mancata prosecuzione della domanda nei confronti dei comproprietari Bimbi ritenuti litisconsorti necessari; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto che la chiamata in causa dei Bimbi si estendesse anche alla domanda di regolamento di confine senza specifica istanza della parte; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte qualificato come usucapione un'eccezione che in realtà riguardava l'acquisto del diritto di servitù di transito; 4) errata qualificazione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale e omessa pronuncia sulla natura dell'eccezione. Tuttavia, al momento del deposito del ricorso per cassazione non risultava prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata, con conseguente vizio formale di procedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata. Non entrando nel merito dei motivi di doglianza per l'improcedibilità processuale, la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente Finelli, liquidate in euro 5.500,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, e ha dato atto dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c. comma 2 n. 2

    La norma è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione a causa della mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata; l'assenza di tale certificazione rende inammissibile il ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la portata della chiamata in causa dei terzi (Bimbi); la Corte territoriale era stata rimproverata per aver esteso la chiamata anche alla regolazione del confine senza specifica istanza, ma la Cassazione non è entrata nel merito per via dell'improcedibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla banca con riferimento alla dedotta errata qualificazione dell'eccezione di usucapione rispetto a un'acquisizione di servitù; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater e art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002

    La Corte ha applicato le disposizioni sul contributo unificato, rilevando l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, pari all'importo dovuto per il ricorso stesso.

  • Giurisprudenza citata: Cass. sez. II n. 19695/2019

    Precedente richiamato in tema di decorrenza dei termini e produzione della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica quale requisito di procedibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è imprescindibile allegare la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notifica: la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.
  • La chiamata in causa di terzi (evocazione) deve essere gestita e documentata con chiarezza in primo grado e in appello: eventuali contestazioni sull'effetto della chiamata (se estesa a tutte le domande o limitata) possono rilevare, ma non nullificano gli oneri formali per l'impugnazione in cassazione.
  • Distinguere chiaramente tra domanda riconvenzionale e mera eccezione (anche c.d. eccezione riconvenzionale): la qualificazione incide sui termini, sull'onere probatorio e sulla pronuncia del giudice; è opportuno esplicitare la natura dell'atto processuale in sede di merito e di gravame.
  • Nelle controversie su confini, usucapione e servitù è cruciale qualificare correttamente la fattispecie (acquisto del diritto di proprietà vs acquisto della servitù) poiché le conseguenze giuridiche e i presupposti probatori sono differenti.
  • Le irregolarità procedurali formali (difetti nella notifica, mancata documentazione) possono precludere l'esame di questioni sostanziali anche rilevanti: curare con attenzione la fase di notificazione e la produzione di documenti certificanti.

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