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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25885/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pasquale Fiore aveva citato in giudizio Sabato Sorrentino per danno extracontrattuale; dopo il decesso di Sabato il procedimento fu riassunto contro i "chiamati all'eredità" (i ricorrenti). Tribunale e Corte d'appello avevano accertato il credito e condannato i chiamati al pagamento di Euro 206.268,00. I ricorrenti impugnano in Cassazione sostenendo: errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), violazione del principio del "quantum devolutum" perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, e vizio per omessa o insufficiente considerazione del fatto che si erano qualificati solo come "chiamati all'eredità" e non come effettivi eredi (contestando anche la CTU svolta in primo grado).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato il comportamento processuale dei chiamati all'eredità: la comparsa di costituzione conteneva difese di merito e mancavano contestazioni specifiche circa la mancanza della qualità di eredi; la contestazione della qualità di erede è stata sollevata tardivamente in comparsa conclusionale. La Corte ha richiamato la distinzione tra profilo processuale (riassunzione ex art. 303 c.p.c., possibilita di evocare i "chiamati") e profilo sostanziale (accertamento dell'effettivo acquisto dell'eredità) e ha ribadito che, pur gravando in generale sul creditore l'onere di provare il fatto costitutivo (acquisto della qualità di erede), il comportamento non contestativo o concludente del chiamato può far ritenere acquisita la qualità di erede. Pertanto la condanna al pagamento di Euro 206.268,00 è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di Cassazione (liquidate in Euro 4.000,00 oltre oneri e spese forfettarie ed esborsi).

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale dell'onere della prova: incombe su chi afferma un fatto costitutivo del diritto (qui: l'attore che sostiene che i chiamati siano subentrati "mortis causa"). La Corte precisA che, benché l'onere sia del creditore, il comportamento processuale del chiamato puo valere come elemento probatorio idoneo a desumere l'accettazione tacita.

  • art. 303 c.p.c. comma 2

    "notifica dell'atto in riassunzione effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi"

    La norma consente la riassunzione mediante notifica collettiva/impersonale ai 'chiamati all'eredità' senza che sia necessario un accertamento preventivo dell'effettivo acquisto della qualita di erede; l'atto ha efficacia processuale finalizzata a sbloccare il giudizio.

  • art. 302 c.p.c.

    Norma relativa alla prosecuzione del processo in caso di morte della parte; la distinzione tra prosecuzione e riassunzione e la loro funzione processuale sono richiamate per spiegare le conseguenze della successione nel processo.

  • art. 115 c.p.c. comma 1

    Principio della non contestazione: il giudice deve basare la decisione sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La riforma (legge n.69/2009) ha ampliato la portata del principio; il comportamento processuale del convenuto che non contesta specificamente un fatto puo esonerare l'attore dall'onere di provarlo.

  • art. 167 c.p.c. comma 1 e comma 2

    Imposizione al convenuto di prendere specifica posizione sui fatti posti dall'attore nella comparsa di risposta; le eccezioni di merito soggette a decadenza se non sollevate tempestivamente (comma 2). La Corte distingue tra 'mera difesa' contestativa (non soggetta alla decadenza formale) e l'eccezione di merito che introduce nuovi fatti e richiede osservanza delle preclusioni.

  • art. 111 Cost. comma 6

    Richiesto contenuto minimale della motivazione della decisione giurisdizionale; la Corte osserva che anche un errore sull'allocazione dell'onere della prova non determina automaticamente nullita della motivazione se il provvedimento risulta comunque dotato del necessario contenuto motivazionale.

  • art. 88 c.p.c.

    Deveri dei difensori: la Corte richiama l'obbligo di 'dare loqui' e la condotta processuale che riservi contestazioni decisive alle memorie conclusionali è censurabile.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30/05/2002 n.115

    Norma citata in dispositivo relativa alle comunicazioni degli esiti di condanna e all'applicazione di specifici oneri amministrativi (citata ai fini formali della liquidazione spese).

Massime di principio

  • La qualita di "chiamato all'eredità" nella notifica di riassunzione non prova di per se' l'effettivo acquisto della qualita di erede: l'acquisto si verifica con l'accettazione (espressa o tacita) e va valutato nel merito.
  • In linea di principio l'onere di provare il fatto costitutivo (qui: il trasferimento "mortis causa" della posizione debitoria) grava su chi agisce in giudizio (art. 2697 c.c.), ma il comportamento processuale del chiamato puo costituire elemento indiziario o presuntivo di accettazione tacita.
  • La mancata o generica contestazione, nella comparsa di costituzione, dei fatti posti dall'attore (art. 115 e 167 c.p.c.) puo far ritenere tali fatti non contestati, sollevando il creditore dall'onere probatorio su quei punti.
  • La contestazione della qualita di erede sollevata tardivamente (es. solo in comparsa conclusionale) rischia di essere preclusa: il giudice valuta la tempistica e la specificita della difesa alla luce delle preclusioni processuali.
  • Il giudice puo utilizzare le inferenze probatorie e valutare il "comportamento significativo" (attivita processuali e extraprocessuali) del chiamato per desumere l'accettazione tacita dell'eredità; pertanto, difese orientate esclusivamente al merito del credito possono avvalorare la posizione dell'attore.
  • Nella strategia difensiva chi è chiamato all'eredità deve: contestare tempestivamente e in modo specifico la propria qualita di erede; depositare elementi probatori (rinuncia, titolo successorio di terzi, atti fiscali) per dimostrare la mancata acquisizione; evitare di limitarsi a difese meritorie che possano essere interpretate come accettazione implicita.

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