Cassazione Civile, Ordinanza n. 15911/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, dell’istanza di ammissione di un credito complessivo di euro 7.800,00, fondato su due poste: euro 3.000,00 come acconto per lavori di rifacimento di una terrazza che si assumevano mai eseguiti, ed euro 4.800,00 come somma versata per IVA relativa all’acquisto di un immobile, che si assumeva non dovuta perché non fatturata regolarmente. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione perché la creditrice non aveva provato che i due assegni, intestati al fallito e non alla società, fossero stati effettivamente incassati, né il rapporto sottostante. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto ritenendo che la opponente avesse prodotto solo le matrici degli assegni e avesse tardivamente chiesto di depositare le copie integrali con girata, incorrendo nella decadenza. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: violazione dell’art. 99 l.f. per avere il tribunale preteso una produzione documentale non richiesta dalla norma e per avere dichiarato una decadenza non prevista; in subordine violazione dell’art. 153 l.f. per mancata rimessione in termini, poiché la mancata produzione dipendeva dal ritardo di Poste Italiane nel rilascio delle copie; nullità della motivazione e omesso esame del contratto di compravendita con riferimento alla posta IVA, che avrebbe dimostrato che il prezzo non comprendeva IVA; violazione di norme sul rito e sul contraddittorio per avere il tribunale deciso senza una scansione tra fase istruttoria e decisoria; nullità/motivazione apparente con riferimento alla circostanza che gli assegni erano intestati al socio e non alla società; e, infine, violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, i documenti nuovi non possono essere liberamente introdotti se non erano stati tempestivamente indicati/prodotti sin dalla domanda di insinuazione; la mancata produzione non era imprevedibile o non imputabile, perché la creditrice avrebbe potuto e dovuto attivarsi chiedendo in sede di verifica l’ammissione con riserva ex art. 96 l.f. della produzione dell’originale del titolo, invece di presentare una domanda "piena". Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non specificava adeguatamente dove e come la questione dell’IVA e il contratto di compravendita fossero stati dedotti nel giudizio di merito. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché non autosufficiente e comunque infondato, essendo compatibile con il rito fallimentare la decisione immediata dopo la discussione, senza necessità di distinta fase di precisazione delle conclusioni. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per carenza di interesse, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam sull’intestazione degli assegni. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché privo di autonomia, essendo le spese una conseguenza dell’esito del ricorso.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
nell’opposizione allo stato passivo il creditore deve rispettare le preclusioni istruttorie proprie del rito e non può introdurre liberamente documenti nuovi oltre i limiti consentiti
art. 99 L.F.
il ricorso in opposizione deve contenere la specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, ma tale regola non consente di superare le preclusioni sui documenti nuovi
art. 96, comma 2, n. 2, L.F.
consente, quando il creditore non possa produrre il titolo per causa a lui non riferibile, l’ammissione con riserva della successiva produzione del titolo
art. 153 L.F.
la rimessione in termini non è invocabile per sanare una scelta processuale imputabile alla parte, come la presentazione di una domanda di insinuazione piena anziché con riserva
la mancata attivazione di un’istanza di esibizione incide sulla possibilità di giustificare la mancata produzione del titolo
il contraddittorio non risulta violato se il rito non prevede la scansione processuale invocata dalla parte e la decisione segue la discussione nei tempi propri del procedimento
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle preclusioni e dello sviluppo del rito, ma la Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle preclusioni istruttorie, ma la Corte ha escluso l’esistenza della scansione processuale invocata
richiamato dalla ricorrente nel contesto della fase decisoria, senza che la Corte vi riconosca una regola applicabile al rito fallimentare
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a imporre una distinta fase di precisazione delle conclusioni nel procedimento fallimentare
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che il rito fallimentare non richiede la scansione invocata
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di nullità della sentenza o motivazione apparente, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
la statuizione sulle spese segue la soccombenza e non è autonomamente censurabile quando dipende dall’esito del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti nuovi è soggetta a rigorose preclusioni: il creditore non può introdurre in corso di causa documenti diversi da quelli già prodotti o specificamente indicati, salvo i casi e i limiti previsti dalla legge fallimentare.
- Se il creditore non è in grado di produrre il titolo in originale per cause a lui non imputabili, la strada corretta è chiedere l’ammissione con riserva nella fase di verifica del passivo; chi presenta invece una domanda di insinuazione piena non può poi invocare in opposizione una rimessione in termini per sanare la mancata produzione.
- La rimessione in termini presuppone un impedimento esterno non imputabile alla parte e una reazione tempestiva; non può essere utilizzata per correggere una scelta processuale consapevole o comunque imputabile all’interessato.
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate su omesso esame di documenti o fatti devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.
- Le doglianze relative alla scansione tra fase istruttoria e fase decisoria devono misurarsi con il rito concretamente applicabile: se il procedimento consente la decisione immediata dopo la discussione, non è configurabile una lesione del contraddittorio per la mancata fissazione di un’ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni.
- Non è interesse della parte impugnare affermazioni meramente ad abundantiam, prive di effettiva incidenza sulla decisione.
- La censura sulle spese di lite non ha autonomia quando dipende esclusivamente dall’esito della controversia principale.
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