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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7403/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 04/10/2023 con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Sambataro Carmelo per il reato di furto di energia elettrica aggravato (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge sostenendo che il pubblico ministero, all'udienza del 04/10/2023, abbia legittimamente contestato suppletivamente l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), che rendeva il reato procedibile d'ufficio, e che tale contestazione non sarebbe stata tardiva ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha sottolineato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. ha natura valutativa e pertanto non può essere considerata legittimamente contestata se nell'imputazione non è esposta in modo esplicito o mediante formule equivalenti; può essere ammessa una contestazione non formale solo se la formulazione dell'imputazione renda chiaro all'imputato che deve difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio della collettività (es. indicazione di allaccio diretto alla rete di distribuzione). Inoltre, la Corte ha ritenuto che la contestazione suppletiva operata il 04/10/2023 fosse tardiva perché il pubblico ministero avrebbe avuto opportunità precedenti (udienze del 28/03/2023 e 05/04/2023, entrambe successive all'entrata in vigore delle modifiche legislative) per effettuare la contestazione; di conseguenza non sussistevano i presupposti per ritenere legittima la contestazione successiva alla scadenza del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. P.Q.M. il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma 1, n. 7

    Aggravante per i beni destinati a pubblico servizio; la Corte la considera di natura valutativa e quindi deve essere esposta esplicitamente nell'imputazione o resa manifesta con formule equivalenti che mettano l'imputato in condizione di difendersi su quella specifica circostanza.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente la contestazione suppletiva in udienza; tuttavia la Corte ritiene che non possa essere utilizzata per sanare omissioni quando il pubblico ministero ha avuto precedenti occasioni processuali per procedere e tali occasioni sono successive all'entrata in vigore della norma che ha modificato la procedibilità.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Fissa termini rilevanti rispetto alla proposizione della querela e all'operatività delle modifiche sulla procedibilità; la scadenza del termine può rendere tardiva una contestazione suppletiva se il PM aveva comunque la possibilità di contestare prima della scadenza.

  • art. 624 c.p. (richiamato per le modifiche di procedibilità)

    Riferimento alle modifiche legislative che hanno inciso sulla procedibilità del reato di furto; la presenza dell'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio può influire sulla procedibilità d'ufficio, ma la stessa aggravante deve essere contestata in modo che l'imputato sia posto a conoscenza della specifica accusa valutativa.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024)

    Costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante per destinazione a pubblico servizio richiede un'esposizione esplicita o una descrizione fattuale che renda manifesto il carattere di servizio pubblico (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione). Tale orientamento è stato confermato nella decisione in esame.

Massime di principio

  • L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. è di natura valutativa: dev'essere espressamente indicata nell'imputazione o resa chiara tramite una descrizione fattuale (es. riferimento all'allaccio diretto alla rete di distribuzione) in modo che l'imputato sappia di dover difendersi su quella circostanza.
  • La contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. è ammissibile ma non può supplire indefinitamente all'omissione del PM quando questi ha avuto precedenti occasioni processuali per integrare l'imputazione; se il termine rilevante (es. ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n.150/2022) è spirato e il PM poteva intervenire prima, la contestazione tardiva può essere disposta come inammissibile.
  • Quando un'aggravante cambia la procedibilità del reato (da querela a procedibilità d'ufficio), è essenziale che la contestazione sia posta in modo che la persona imputata possa esercitare pienamente il diritto di difesa su quella specifica qualificazione.
  • In impugnazione la Corte verifica non solo la correttezza formale della contestazione ma anche se il PM abbia avuto effettive opportunità procedurali di formulare l'accusa prima della scadenza dei termini legislativi; la mancata utilizzazione di tali occasioni può giustificare il rigetto di una contestazione tardiva.
  • Per i difensori: controllare i verbali delle udienze precedenti per accertare se il PM abbia avuto possibilità di integrare l'imputazione e sollevare tempestivamente eccezioni di tardività rispetto a contestazioni suppletive operate dopo termini di legge.

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