Cassazione Penale, Sentenza n. 34201/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'ha condannata per concorso in rapina; i motivi dedotti contestano: 1) refusi nominativi nella motivazione e nullità formale della sentenza; 2) illegittima valorizzazione della ricognizione fotografica eseguita nelle indagini preliminari rispetto al riconoscimento dibattimentale incerto; 3) travisamento delle risultanze istruttorie circa l'utilizzo dell'autovettura e la presenza della ricorrente sul luogo; 4) revoca illegittima dell'indulto e decorrenza della prescrizione della pena; 5) errata qualificazione del fatto come rapina impropria (mancanza di minaccia idonea a creare timore). Sono stati aggiunti motivi volti a dimostrare incongruenze nelle dichiarazioni dei testi e omissioni probatorie (es. mancata acquisizione del cartellino foto-segnaletico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: l'errata indicazione del nome nella motivazione sia mero refuso non idoneo a produrre nullità; la ricognizione fotografica positiva in indagini, confermata poi in dibattimento anche se con minore certezza, è prova atipica valutabile dal giudice e correttamente valorizzata dai giudici di merito; non sussiste travisamento delle prove sull'uso dell'autovettura dato che risultavano elementi di collegamento; la revoca dell'indulto è conforme alla normativa applicabile (condanna successiva nel quinquennio dalla legge n.241/2006) e non sussisteva estinzione per prescrizione; le questioni di fatto sollevate non possono essere riaperte in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o questioni di mero apprezzamento di fatto non sindacabili in cassazione.
Rinvio alla disciplina della valutazione delle dichiarazioni e dell'accertamento testimoniale; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente le dichiarazioni sul riconoscimento.
Norma richiamata in relazione alle garanzie probatorie; la Corte ha escluso che la mancata descrizione preventiva delle fattezze renda nullo il riconoscimento fotografico, trattandosi di prova atipica valutabile nel complesso.
Citato in doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata applicazione erronea di principi istruttori tali da annullare la decisione di merito.
Richiamato nella critica alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di travisamento delle prove.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, ove il riconoscimento fotografico in indagini non sia confermato in dibattimento potrebbe essere utilizzabile solo se emergono elementi concreti di violenza, minaccia o induzione sul teste; nel caso esaminato non si è verificata tale ipotesi perché vi è stata conferma parziale in dibattimento.
Richiamato in relazione alla mancata acquisizione del cartellino foto-segnaletico; la Corte non ha ritenuto che tale omissione abbia determinato l'incertezza probatoria gravante sulla decisione.
art. 628 comma secondo cod. pen.
Norma sulla rapina impropria: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli atti intimidatori e l'atteggiamento della ricorrente integravano l'elemento intimidatorio necessario.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'indulto: la revoca del beneficio è legittima se il condannato commette, entro il quinquennio dall'entrata in vigore, un nuovo reato con pena superiore a due anni; nel caso la condanna successiva rientrava nel quinquennio, giustificando la revoca.
Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per l'addebito delle spese e per la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un mero refuso nominativo nella motivazione non determina la nullità della sentenza se è chiaro che l'analisi riguarda il medesimo fatto e lo stesso imputato.
- L'individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari è prova atipica valutabile dal giudice: se confermata (anche parzialmente) in dibattimento può mantenere efficacia probatoria; solo la completa smentita dibattimentale o l'emersione di prove di coercizione/induzione la annullano.
- Assunzioni di fatto sulla base delle risultanze istruttorie (es. presenza su un veicolo, rapporti tra persone) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono errori di diritto o travisamenti palese delle prove, non per semplice diversa valutazione del merito.
- La revoca di benefici come l'indulto può essere legittimamente applicata se la normativa di riferimento prevede la revoca per condanne successive nel periodo previsto; la prescrizione decorre dalla irrevocabilità della sentenza e non è automaticamente operativa in appello.
- Contestazioni tecniche o omissioni istruttorie (es. mancata acquisizione di documenti fotografici) devono dimostrare l'incidenza decisiva sul risultato probatorio per giustificare l'annullamento della decisione di merito.
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