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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34201/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'ha condannata per concorso in rapina; i motivi dedotti contestano: 1) refusi nominativi nella motivazione e nullità formale della sentenza; 2) illegittima valorizzazione della ricognizione fotografica eseguita nelle indagini preliminari rispetto al riconoscimento dibattimentale incerto; 3) travisamento delle risultanze istruttorie circa l'utilizzo dell'autovettura e la presenza della ricorrente sul luogo; 4) revoca illegittima dell'indulto e decorrenza della prescrizione della pena; 5) errata qualificazione del fatto come rapina impropria (mancanza di minaccia idonea a creare timore). Sono stati aggiunti motivi volti a dimostrare incongruenze nelle dichiarazioni dei testi e omissioni probatorie (es. mancata acquisizione del cartellino foto-segnaletico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: l'errata indicazione del nome nella motivazione sia mero refuso non idoneo a produrre nullità; la ricognizione fotografica positiva in indagini, confermata poi in dibattimento anche se con minore certezza, è prova atipica valutabile dal giudice e correttamente valorizzata dai giudici di merito; non sussiste travisamento delle prove sull'uso dell'autovettura dato che risultavano elementi di collegamento; la revoca dell'indulto è conforme alla normativa applicabile (condanna successiva nel quinquennio dalla legge n.241/2006) e non sussisteva estinzione per prescrizione; le questioni di fatto sollevate non possono essere riaperte in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o questioni di mero apprezzamento di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina della valutazione delle dichiarazioni e dell'accertamento testimoniale; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente le dichiarazioni sul riconoscimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle garanzie probatorie; la Corte ha escluso che la mancata descrizione preventiva delle fattezze renda nullo il riconoscimento fotografico, trattandosi di prova atipica valutabile nel complesso.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Citato in doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata applicazione erronea di principi istruttori tali da annullare la decisione di merito.

  • art. 361 cod. proc. pen.

    Richiamato nella critica alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di travisamento delle prove.

  • art. 500 comma 4 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, ove il riconoscimento fotografico in indagini non sia confermato in dibattimento potrebbe essere utilizzabile solo se emergono elementi concreti di violenza, minaccia o induzione sul teste; nel caso esaminato non si è verificata tale ipotesi perché vi è stata conferma parziale in dibattimento.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla mancata acquisizione del cartellino foto-segnaletico; la Corte non ha ritenuto che tale omissione abbia determinato l'incertezza probatoria gravante sulla decisione.

  • art. 628 comma secondo cod. pen.

    Norma sulla rapina impropria: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli atti intimidatori e l'atteggiamento della ricorrente integravano l'elemento intimidatorio necessario.

  • legge n.241 (31 luglio 2006)

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'indulto: la revoca del beneficio è legittima se il condannato commette, entro il quinquennio dall'entrata in vigore, un nuovo reato con pena superiore a due anni; nel caso la condanna successiva rientrava nel quinquennio, giustificando la revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per l'addebito delle spese e per la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un mero refuso nominativo nella motivazione non determina la nullità della sentenza se è chiaro che l'analisi riguarda il medesimo fatto e lo stesso imputato.
  • L'individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari è prova atipica valutabile dal giudice: se confermata (anche parzialmente) in dibattimento può mantenere efficacia probatoria; solo la completa smentita dibattimentale o l'emersione di prove di coercizione/induzione la annullano.
  • Assunzioni di fatto sulla base delle risultanze istruttorie (es. presenza su un veicolo, rapporti tra persone) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono errori di diritto o travisamenti palese delle prove, non per semplice diversa valutazione del merito.
  • La revoca di benefici come l'indulto può essere legittimamente applicata se la normativa di riferimento prevede la revoca per condanne successive nel periodo previsto; la prescrizione decorre dalla irrevocabilità della sentenza e non è automaticamente operativa in appello.
  • Contestazioni tecniche o omissioni istruttorie (es. mancata acquisizione di documenti fotografici) devono dimostrare l'incidenza decisiva sul risultato probatorio per giustificare l'annullamento della decisione di merito.

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