Cassazione Penale, Sentenza n. 7078/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna: sentenza del 19/12/2013 (art. 648 c.p., reati commessi tra l'8 e il 20/08/2007), sentenza del 25/11/2015 (art. 648-bis c.p., reato del 21/09/2007) e sentenza del 26/09/2022 (plurimi reati di cui agli artt. 648 e 648-bis commessi nel corso del 2012). Ha dedotto che le analoghe modalità di azione tra i reati indicano una programmazione unitaria e che la diversità dei correi non esclude una volontà criminale unitaria, essendo la presenza di correi variabile a seconda del contesto operativo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello di Ancona, ritenendo che: a) i reati delle sentenze n.1 e n.2, pur temporalmente vicini, sono emersi in contesti diversi (uno in contesto di criminalità organizzata con soggetti albanesi, l'altro in contesto apparentemente non associativo con un correo italiano diverso), elemento che depone contro l'esistenza di una volizione criminosa unitaria; b) l'identità o diversità dei correi è un indice valutabile nella verifica della continuazione; c) l'onere di allegazione degli elementi concreti a sostegno del medesimo disegno criminoso grava sul ricorrente e nel caso specifico le deduzioni sono rimaste generiche e non hanno indicato il "filo rosso" concreto; d) quanto ai reati della sentenza n.3, il consistente intervallo temporale (circa cinque anni) rispetto agli altri addebiti rafforza l'improbabilità di una programmazione unitaria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Identificato come titolo di reato (ricettazione) tra quelli valutati; la semplice identità di titolo di reato non è sufficiente a provare la continuazione senza ulteriori elementi concreti
Identificato come titolo di reato (riciclaggio) tra quelli valutati; la commistione di reati dello stesso tipo non determina automaticamente la continuazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla decisione favorevole al resistente consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
La Corte indica l'identità o diversità dei correi come uno degli indici utili per valutare l'esistenza di un progetto criminoso unitario
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
E' onere del condannato che chiede l'applicazione della continuazione allegare elementi specifici e concreti a sostegno della esistenza del medesimo disegno criminoso; non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato
Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia e altri)
Quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più improbabile risulta l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave)
Sottolinea il vizio di aspecificità dei motivi quando il ricorrente non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato fornendo elementi concreti
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiamata a supporto del principio che la mera contiguità cronologica e l'identità di titolo non sono di per sé dimostrative di un progetto criminoso unitario
Massime di principio
- L'onere di allegazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso grava sul soggetto che invoca la continuazione: servono elementi specifici e concreti, non deduzioni generiche
- La semplice prossimità temporale o l'identità dei titoli di reato non sono sufficienti per ritenere la continuazione; sono indizi ma non la prova di una programmazione unitaria
- La presenza di contesti diversi (es. reato commesso nell'ambito di un'associazione criminale vs reato isolato) depone contro l'esistenza di una volizione unitaria
- L'identità o la diversità dei correi costituisce un criterio utile e rilevabile per valutare l'unitarietà del disegno criminoso
- Un intervallo temporale significativo tra le condotte (anni di distanza) rende meno probabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata
- In situazioni simili è necessario documentare concretamente il "filo comune" (programmazione, ruoli, coordinamento, obiettivi condivisi) che colleghi le diverse azioni criminose
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