Cassazione Penale, Ordinanza n. 31472/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché la censura non indicava gli specifici rilievi mossi alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta. L'unico motivo deduceva, in modo generico, l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non specificava quali fossero gli elementi di fatto o di diritto che avrebbero reso illogica o erronea la motivazione della sentenza impugnata, nonostante questa fosse indicata come logicamente corretta; perciò il motivo non consentiva un effettivo controllo di legittimità.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a registrare che il ricorso lo contestava indirettamente tramite la motivazione della condanna.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di indicazione degli elementi posti a fondamento della censura rende il ricorso inammissibile perché impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre quando il ricorrente non indica in modo chiaro quali passaggi logici, quali dati fattuali o quali errori giuridici renderebbero viziata la motivazione della sentenza impugnata.
- Se la doglianza non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione l'oggetto del sindacato, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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