Cassazione Penale, Sentenza n. 33025/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare per detenzione ai fini di spaccio aggravata per ingente quantità. Il difensore ha dedotto violazione di norme processuali (artt. 192, comma 2; 273; 274 c.p.p.) e ha contestato la mancata quantificazione del principio attivo delle sostanze, invocando l'orientamento delle Sezioni Unite (Polito) secondo cui la soglia per l'aggravante deve essere valutata in base al rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha confermato la custodia cautelare disposta dal GIP sulla base di gravi indizi: ingente quantitativo di droga (26 kg di hashish, 7,7 g di cocaina, 16,65 g di marijuana), abilmente occultata in un doppio-fondo dell'autovettura di cui il ricorrente deteneva le chiavi, e la presenza di 2.750 euro in contanti. La Corte ha ritenuto superabile l'eccezione relativa alla mancanza di analisi del principio attivo, richiamando lo standard probatorio cautelare (semplici indizi gravi) e utilizzando la percentuale tabellare del 10% per l'hashish (dm 11/04/2006) per convertire la quantità in principio attivo (26 kg -> 2,6 kg di THC), valore ritenuto oltre la soglia per la configurabilità dell'aggravante. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, e art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Applicazione dell'art. 73 per la detenzione a fini di spaccio e dell'art. 80 per la circostanza aggravante dell'ingente quantità, ritenuta sussistente sulla base della quantità e delle modalità di occultamento
artt. 192, comma 2; 273; 274 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per contestare la motivazione e la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e non fondate le censure procedurali
d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79
Richiamato nel quadro normativo delle riforme; la Corte ha ritenuto che, anche dopo la riforma, permangano i criteri giurisprudenziali basati sul rapporto tra principio attivo e soglia tabellare
dm 11 aprile 2006 (tabella percentuali del principio attivo)
Utilizzata dalla Corte come parametro prudenziale per convertire la quantità di hashish in principio attivo (assunto del 10% per l'hashish) in assenza di analisi specifiche
Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi) e Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
Giurisprudenza di riferimento per individuare la soglia dell'aggravante 'ingente quantità' e per confermare la validità dei criteri basati sul rapporto principio attivo/valore tabellare anche dopo la riforma del 2014
Massime di principio
- In fase cautelare lo standard probatorio è ridotto: sono sufficienti gravi indizi, non la prova piena; pertanto la mancata analisi del principio attivo può non impedire la misura cautelare se gli indizi complessivi sono forti
- Quantitativi molto elevati, occultamento «professionale» (es. doppio-fondo), disponibilità di chiavi e presenza di denaro contante costituiscono indici rilevanti di destinatario del ruolo di grossista o dello spaccio a livelli superiori al dettaglio
- In assenza di analisi, i giudici possono ricorrere alle percentuali tabellari (es. dm 11/04/2006) per stimare il principio attivo e verificare la congruità rispetto alle soglie giurisprudenziali dell'aggravante
- La difesa può e deve sollevare l'assenza di accertamenti chimici, ma dovrebbe altresì chiedere ed ottenere tali analisi per il dibattimento, poiché la valutazione cautelare può essere comunque confermata se la quantità e gli altri indizi sono rilevanti
- Le pronunce delle Sezioni Unite (Biondi, Polito) restano riferimento essenziale per la determinazione della soglia di 'ingente quantità' e per il metodo di conversione tramite principio attivo
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