Cassazione Penale, Ordinanza n. 05304/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva respinto l'istanza volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di reati già definiti con distinte sentenze. Secondo l'istanza, i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. Le condanne richiamate riguardavano, da un lato, danneggiamento aggravato, furto aggravato ed evasione; dall'altro, furto pluriaggravato e danneggiamento aggravato in concorso. La Corte rileva che le doglianze erano formulate come deduzione di un asserito difetto di motivazione, ma in realtà tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre il ricorrente non indicava elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'unicità del progetto criminoso, limitandosi a richiamare la vicinanza temporale e l'analogia tra i titoli di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata in tema di continuazione e perché dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato il diniego del vincolo della continuazione disposto dal tribunale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale disciplina del reato continuato e del medesimo disegno criminoso, la cui esistenza richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati almeno nella loro linea essenziale
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione non basta la mera contiguità temporale tra i reati né l'identità o analogia dei titoli di reato; occorre che emergano elementi specifici e concreti dai quali desumere una preventiva programmazione unitaria delle violazioni.
- La unicità del disegno criminoso si distingue dalla mera omogeneità del movente o della spinta criminosa: il fatto che i reati siano stati commessi per identico fine di lucro o di profitto non è, di per sé, sufficiente a integrare il vincolo della continuazione.
- L'istante che chieda il riconoscimento del reato continuato ha un onere di allegazione rigoroso: deve indicare dati sintomatici puntuali idonei a dimostrare l'esistenza del medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o del fatto sotto la veste di censura motivazionale quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazione logica e puntuale.
- La diversa modalità esecutiva dei reati, la loro commissione in concorso solo in alcuni episodi e la distanza temporale non minima tra gli addebiti possono essere elementi ostativi al riconoscimento della continuazione.
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