Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20404/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall’erogazione, in due rate, di un contributo pubblico di euro 100.000 a favore di una ditta individuale riconducibile alla ricorrente, nell’ambito di una misura regionale destinata a favorire l’imprenditoria femminile. L’amministrazione ha poi revocato il contributo ritenendo violato il regolamento di accesso, poiché la beneficiaria non avrebbe svolto in via esclusiva e continuativa l’attività nell’impresa finanziata, avendo svolto anche attività lavorativa nell’impresa del coniuge. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della revoca sostenendo che la norma si riferisse soltanto alla mancata percezione di altri redditi e non vietasse qualsiasi attività materiale diversa da quella finanziata, specie se non retribuita. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione del regolamento regionale e dell’art. 12 preleggi, per falsa interpretazione della clausola che imponeva lo svolgimento esclusivo e continuativo dell’attività; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte di merito avrebbe trascurato di accertare se l’attività prestata nell’impresa del marito fosse stata o meno remunerata. La Regione ha resistito chiedendo il rigetto; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il regolamento subordinava il contributo non solo alla mancanza di altri redditi, ma soprattutto allo svolgimento esclusivo e continuativo dell’attività nell’impresa finanziata per il periodo previsto. La dichiarazione circa il non aver percepito altri redditi è stata considerata un indice del requisito, non il requisito esclusivo. Di conseguenza, il fatto che la beneficiaria avesse continuato a prestare attività lavorativa, anche gratuita o occasionale, nell’impresa del marito era sufficiente a far venir meno la condizione richiesta. Il secondo motivo è stato respinto perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché la corte territoriale aveva già considerato irrilevante la gratuità o meno dell’attività prestata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla Regione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    va utilizzato per interpretare la disciplina regolamentare secondo il suo testo e la sua ratio, non in modo atomistico o isolato.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 217 del 6 giugno 2001

    le donne aventi le caratteristiche di cui al comma 1 per il periodo di tempo indicato al comma 3 devono svolgere attività nell’impresa in modo esclusivo e continuativo...

    la norma richiede come presupposto sostanziale lo svolgimento esclusivo e continuativo dell’attività nell’impresa finanziata; la dichiarazione di non percepire altri redditi è un indice probatorio del requisito, non il requisito unico e autonomo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura di violazione di legge, ma non la revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la Corte ne discute per escluderne, in via di completezza, l’applicabilità nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando una misura agevolativa subordina il beneficio allo svolgimento esclusivo e continuativo di una determinata attività, il requisito sostanziale non può essere degradato alla sola assenza di altri redditi: la dichiarazione reddituale opera come strumento di riscontro del requisito, non come sua sostituzione.
  • L’interpretazione di una norma di accesso a contributi pubblici deve essere effettuata considerando il dato testuale e la finalità della disciplina; non è consentita una lettura atomistica che svuoti di contenuto il requisito dell’esclusività dell’impegno lavorativo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti storici sotto la veste del vizio di violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La gratuità dell’attività prestata in favore di un’impresa diversa da quella finanziata non esclude, di per sé, la violazione di una clausola che imponga la dedicazione esclusiva e continuativa all’attività oggetto del contributo, se la norma mira a convogliare integralmente le energie della beneficiaria sulla nuova impresa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.