Cassazione Civile, Ordinanza n. 03032/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi professionali per attività giudiziale svolta nell'interesse di un altro avvocato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il convenuto al pagamento di euro 8.572,33 oltre spese. Quest'ultimo aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d'appello deducendo che la notifica del ricorso e degli atti introduttivi era viziata, perché la PEC ricevuta sarebbe stata priva degli allegati necessari; il difensore-creditore aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività. La Corte d'appello, respinta l'eccezione di tardività, aveva accolto il gravame, dichiarando nulla la fase di primo grado e l'ordinanza del Tribunale, ritenendo appellabile il provvedimento. In cassazione il professionista che aveva vinto in primo grado ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 702-quater c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere appellabile l'ordinanza, poiché il Tribunale, pur senza espressa formula, avrebbe scelto il rito sommario speciale e quindi il rimedio corretto era il ricorso per cassazione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la statuizione sulle spese di appello, dipendente dall'erroneo accoglimento del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, reputando che la decisione di primo grado fosse stata resa, almeno implicitamente, secondo il rito sommario speciale di cui al d.lgs. 150/2011, art. 14; pertanto il provvedimento del Tribunale era inappellabile e contro di esso era esperibile solo il ricorso per cassazione. Poiché l'appello non poteva essere proposto, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La parte resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e di appello.
Norme richiamate
Richiamato come norma del procedimento sommario di cognizione; la sua applicazione, anche implicita, incide sul regime del mezzo di impugnazione del provvedimento finale.
Se il provvedimento è reso secondo il rito sommario speciale, non è appellabile ma è impugnabile con ricorso per cassazione.
La mancata adozione espressa del mutamento di rito può integrare irregolarità/nullità del procedimento, ma non muta il mezzo di impugnazione quando il rito applicato sia desumibile dal provvedimento.
Per le controversie sugli onorari professionali la forma adottata dal giudice e la riconducibilità al rito speciale determinano il regime di impugnazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; il motivo sulle spese è assorbito dall'accoglimento della censura principale.
Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio di appello non poteva essere proseguito o instaurato per errata scelta del rimedio impugnatorio.
Richiamato solo per confronto con la figura del delegato all'assunzione dei mezzi istruttori nel previgente assetto.
Massime di principio
- Nel contenzioso per compensi professionali, il mezzo di impugnazione contro il provvedimento di primo grado si determina in base al rito effettivamente adottato dal giudice, anche quando la scelta sia implicita, purché desumibile in modo univoco dal contenuto e dalla forma della decisione.
- Il principio dell'apparenza tutela l'affidamento della parte: l'impugnazione va proposta secondo il regime che risulta dalla forma del provvedimento e dal rito concretamente seguito, non secondo una diversa qualificazione astratta che la parte attribuisca alla controversia.
- L'omessa adozione formale del mutamento di rito o altre irregolarità del procedimento possono determinare nullità del giudizio, ma non legittimano a utilizzare un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto per il rito applicato in concreto.
- Quando il provvedimento di primo grado è inappellabile, la proposizione dell'appello rende improseguibile il giudizio di secondo grado e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza che lo abbia deciso nel merito.
- Le statuizioni sulle spese dipendono dalla soccombenza e restano assorbite quando viene accolto il motivo che travolge l'intero giudizio d'appello.
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