Sentenza del 22/03/2017 n. 7287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I coniugi hanno impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania, depositata il 5 dicembre 2011, che aveva confermato la rettifica sintetica del reddito ai fini Irpef e delle addizionali comunale e regionale per gli anni 2004 e 2005, effettuata ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva ritenuto incongrua la capacità di spesa rispetto ai redditi dichiarati, considerando i rilevanti finanziamenti effettuati dai figli alla società partecipata e attribuendo ai genitori la provenienza delle risorse. Con l’unico motivo, i contribuenti hanno denunciato l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza, sostenendo che fosse generica l’affermazione secondo cui non avevano giustificato la capacità di spesa. Hanno lamentato che non fossero adeguatamente valutati la motivazione dell’avviso, basata su documentazione contabile e societaria della H. S.r.l., le dichiarazioni sostitutive di terzi sui prestiti personali ai figli e le giustificazioni relative a smobilizzi pregressi e finanziamenti di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza: i ricorrenti hanno richiamato atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurne adeguatamente il contenuto nel ricorso, impedendo alla Corte di verificare i vizi denunciati sulla base delle sole deduzioni riportate nell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.700 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La rettifica fiscale confermata dalla C.T.R. è rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è indicata come base normativa della rettifica sintetica del reddito per gli anni 2004 e 2005. La Corte di cassazione non ne esamina nel merito i presupposti, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la disposizione invocata dai contribuenti per denunciare l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza; la Corte non valuta nel merito tale vizio, perché la censura non è autosufficiente.
La norma è richiamata esclusivamente per la memoria depositata dai ricorrenti; la decisione non ne ricava un principio interpretativo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi richiama atti o documenti del giudizio di merito deve riportarne in modo adeguato il contenuto nel ricorso, indicando gli elementi necessari a verificare la censura: il semplice rinvio agli atti non consente alla Corte di legittimità di ricostruirli autonomamente.
- La carenza di autosufficienza può rendere inammissibile una censura motivazionale senza che la Corte esamini se le prove o le giustificazioni dedotte nel merito fossero fondate. In tal caso resta ferma la decisione impugnata, non perché la Cassazione abbia confermato nel merito ogni sua valutazione, ma perché il motivo non è stato proposto in modo verificabile.
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