Cassazione Civile, Ordinanza n. 06802/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza civile con cui era stato definito un giudizio promosso da una società contro un'ex socia accomandataria e amministratrice, poi deceduta. Dopo il decesso, il giudizio era stato riassunto nei confronti di alcuni soggetti indicati come eredi/beneficiari del testamento della defunta, tra cui la resistente, alla quale l'Amministrazione aveva notificato l'avviso ritenendola obbligata in solido al pagamento dell'imposta. La contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva escluso che la resistente, qualificata come legataria nel testamento, avesse assunto la qualità di soggetto passivo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio, deducendo che un'altra coobbligata solidale aveva definito agevolmente la lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. n. 197/2022 e che, per effetto del comma 202 della stessa norma, la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati e determina l'estinzione anche del presente processo. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione agevolata e il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la definizione agevolata perfezionata da una coobbligata solidale sull'imposta oggetto della lite producesse effetti liberatori anche nei confronti degli altri condebitori, incluso il soggetto destinatario del ricorso, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la contribuente non ha svolto attività difensiva e perché la controversia si è chiusa per effetto della disciplina agevolativa.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022
richiamata come base della definizione agevolata della lite tributaria, attivata da una delle coobbligate
art. 1, comma 202, L. n. 197/2022
la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente
la solidarietà comporta che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, poiché unica è la prestazione dovuta
menzionato in relazione all'integrazione del versamento della prima rata ai fini del perfezionamento della definizione agevolata
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento o la definizione agevolata da parte di un coobbligato può estendere i suoi effetti liberatori agli altri condebitori, perché la prestazione d'imposta ha natura oggettivamente unica.
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata da uno dei coobbligati nei casi previsti dalla legge, determina il venir meno dell'interesse alla decisione e conduce all'estinzione del giudizio anche nei confronti degli altri soggetti solidalmente obbligati.
- Quando la controversia è risolta dalla disciplina speciale di definizione agevolata sopravvenuta, la Corte può limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi sul merito delle censure.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata e assenza di attività difensiva della controparte, non è necessario statuire sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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