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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29162/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della rinuncia formalmente proposta. Il collegio non ha reso le statuizioni previste dal comma 1 dell'art. 616 c.p.p. in ragione delle motivazioni della rinuncia.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 23 luglio 2022 con cui il Tribunale, in qualità di giudice delegato nel procedimento ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 promosso contro Caronte Tourist spa, aveva disposto l'allontanamento del ricorrente, dipendente della società. Il ricorrente denunciava l'abnormità della decisione impugnata. Successivamente il ricorrente, tramite PEC (anche per il tramite del difensore munito di mandato), ha dichiarato rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo cessato l'amministrazione giudiziaria che costituiva il presupposto del decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011

    La disposizione identifica il procedimento e la figura del giudice delegato nell'ambito delle misure amministrative disposte nei confronti di società soggette a misure di prevenzione; nel caso di specie il Tribunale, in forza di tale normativa, ha disposto l'allontanamento del dipendente dalla società sottoposta a misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Il comma 1 sembra richiamato rispetto alle statuizioni che il giudice potrebbe adottare; tuttavia la Corte ha ritenuto che, per le ragioni della rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse, non fosse necessario applicare le statuizioni di cui al comma 1.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e formale al ricorso comporta, di regola, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'evento sopravvenuto annulli il vantaggio pratico perseguito con l'impugnazione.
  • La sopravvenuta cessazione del presidio giuridico o amministrativo che costituiva il presupposto del provvedimento impugnato (es. fine dell'amministrazione giudiziaria) può rendere privo di oggetto il ricorso, giustificando la rinuncia e l'inammissibilità.
  • La rinuncia deve essere manifestata in forma idonea e rintracciabile (qui tramite PEC) e, se proposta correttamente, il giudice può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito o adottare ulteriori statuizioni procedurali.
  • Prima di proporre un ricorso è importante verificare la permanenza delle condizioni di interesse: eventi sopravvenuti possono privare l'impugnazione del suo oggetto e rendere inefficace l'azione giudiziaria.
  • Quando si valuta la rinuncia o la sopravvenuta carenza di interesse, occorre considerare eventuali effetti sostanziali o diritti residui che potrebbero rendere opportune ulteriori iniziative (es. tutela risarcitoria), poiché la semplice inammissibilità non sempre esaurisce le questioni tra le parti.
  • La parte resistente ottiene un esito favorevole di fatto con la dichiarazione di inammissibilità; tuttavia, la valutazione del caso concreto può richiedere attenzione su possibili impatti procedurali o sostanziali derivanti dalla cessazione della misura originaria.

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