Cassazione Penale, Sentenza n. 5233/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per i reati ascritti dagli artt. 477 e 482 c.p., per avere falsificato, nella qualità di legale rappresentante della L.C.M. s.n.c., un certificato amministrativo (DURC) relativo a INPS e INAIL; il ricorrente deduceva vizio di motivazione per omesso esame delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria (documenti e produzioni nuove), mancata acquisizione di prova decisiva ai sensi dell'art. 495, co. 2, c.p.p., deduzioni sulla natura di "falso grossolano" ai sensi dell'art. 49 co. 2 c.p. e la decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, considerati gli artt. 157, 160 e 161 c.p., il termine massimo di prescrizione dell'unico reato procedibile era perento dopo la pronuncia di secondo grado; pertanto si è verificata una causa di estinzione del reato. Pur non ritenendo il ricorso inammissibile e pur richiamando i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla possibilità di pronunciare proscioglimento nel merito ex art. 129 co. 2 c.p.p., la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da giustificare un proscioglimento nel merito (la prova dell'innocenza non era "evidente" alla luce degli atti). Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al reato di falsificazione del certificato amministrativo; la sentenza confermata in merito alla qualificazione dell'illecito contestato.
Norma richiamata congiuntamente all'art. 477 per la fattispecie di falso in atti amministrativi; utilizzata per descrivere la tipologia di falsità contestata.
Richiamata dalla difesa per sostenere la tesi del "falso grossolano" (inidoneità dell'azione ad arrecare l'evento), ossia che il documento sarebbe stato manifestamente riconoscibile come falso; la Corte ha ritenuto che tale questione richiedeva valutazioni di merito non risolvibili d'ufficio in cassazione.
Codice di Procedura Penale, art. 495, co. 2
Richiesto dal ricorrente in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva e alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle richieste istruttorie non esaminate in sede di merito.
Codice Penale, artt. 157, 160, 161
Norme prese in considerazione per il calcolo del termine massimo di prescrizione e delle relative sospensioni; la Corte ha ritenuto che, tenute presenti tali disposizioni e i periodi di sospensione, la prescrizione del reato era perenta dopo il secondo grado.
Codice di Procedura Penale, art. 129, co. 2
Principio della immediata declaratoria di cause di non punibilità rilevabili in cassazione (anche la prescrizione). La Corte ha precisato che, sebbene debba rilevare la causa estintiva, il proscioglimento nel merito richiede prova dell'innocenza evidente dagli atti; in mancanza di tale evidenza la corte annulla per prescrizione senza rinvio.
Massime di principio
- Se, in sede di Cassazione, emerge che la prescrizione è divenuta perentoria dopo il giudizio di merito, la Corte è obbligata a rilevarla e ad adottare una decisione che tuteli la causa di estinzione (annullamento per prescrizione), pur nei limiti del suo sindacato di legittimità.
- La declaratoria di una causa di non punibilità (es. prescrizione) in Cassazione può condurre a un proscioglimento nel merito solo se la prova dell'innocenza dell'imputato risulta evidente dagli atti già valutati; altrimenti la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Le questioni relative alla rinnovazione dell'istruttoria e all'acquisizione di nuove prove sono, di regola, materie di merito: la Corte di Cassazione è limitata nel disporre nuovi accertamenti e può sindacare soltanto la corretta applicazione del diritto e la completezza formale del decisum impugnato.
- L'eccezione del "falso grossolano" (art. 49 co. 2 c.p.) richiede valutazioni fattuali e di prova approfondite; invocarla comporta l'onere di dimostrare in modo chiaro l'inidoneità del fatto a produrre l'evento, valutazione che spesso non è risolvibile in sede di legittimità.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate le sospensioni previste dagli artt. 157, 160 e 161 c.p.; la presenza di tali sospensioni può determinare l'estinzione del reato anche dopo sentenze di secondo grado.
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