Sentenza del 21/10/2015 n. 21374 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I coniugi avevano impugnato con un unico atto due distinte sentenze della Commissione tributaria provinciale di Macerata, ciascuna relativa al ricorso di uno di loro contro la stessa cartella di pagamento, concernente il contributo di costruzione per lavori di ampliamento e ristrutturazione di un immobile in comproprietà. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva dichiarato inammissibile l'appello unitario, rilevando che le sentenze riguardavano parti diverse e cause separate. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: i primi due riguardavano la possibilità di proporre un unico appello e la dedotta sussistenza di litisconsorzio necessario, oltre alla competenza delle commissioni tributarie; il terzo contestava la natura del contributo e la competenza tributaria; il quarto deduceva vizi dell'atto di liquidazione e delle sanzioni, nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione dell'8 luglio 2015 depositata il 21 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I primi due motivi non indicavano in modo conforme all'art. 360 c.p.c. la categoria di censura né consentivano di individuare le norme o i principi asseritamente violati; i quesiti non potevano colmare la lacuna e presupponevano, senza fondamento, litisconsorzio necessario e inscindibilità delle cause. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché censuravano questioni sulle quali la CTR non aveva pronunciato: la decisione impugnata si era limitata a dichiarare inammissibile l'appello unitario. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Nel caso di specie, la sopra riportata modalità di redazione dei motivi di ricorso non consente alla corte di comprendere in quale categoria logica, tra quelle indicate dalla norma citata, i ricorrenti abbiano inteso collocare la censura.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo da rendere identificabile la categoria di censura prevista dall'art. 360 c.p.c.; se la formulazione non permette di comprendere quale vizio sia denunciato, il motivo è inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
I ricorrenti invocavano questa disposizione per sostenere la sussistenza del litisconsorzio necessario, ma la Corte ha ritenuto tale presupposto inesistente nel caso concreto; le cause erano separate e le sentenze riguardavano parti diverse.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta elencare temi o formulare titoli generici: ogni motivo deve identificare chiaramente il vizio denunciato e, quando necessario, le norme o i principi di diritto asseritamente violati. L'impossibilità di ricostruire la censura può comportare l'inammissibilità.
- La circostanza che più controversie riguardino la stessa cartella o un medesimo rapporto economico non rende automaticamente le cause inscindibili né configura, da sola, litisconsorzio necessario; occorre verificare che ricorrano effettivamente i presupposti processuali.
- In cassazione non si possono contestare questioni sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata. Se il giudice d'appello ha deciso soltanto sull'ammissibilità dell'impugnazione, le censure relative al merito della pretesa originaria non attaccano la ratio della decisione e risultano inammissibili.
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