Cassazione Penale, Ordinanza n. 21058/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. fosse una contestazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua sul diniego della particolare tenuità del fatto. Sono state quindi applicate le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per il delitto di evasione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 maggio 2025. Con il primo motivo si deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura è essenzialmente di merito: la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo il diniego della causa di non punibilità, valorizzando la gravità oggettiva della condotta e il dato che l'allontanamento dal domicilio coatto, documentato dalle telecamere, era stato compiuto per recarsi presso l'appartamento di un soggetto noto alle forze dell'ordine e sottoposto a sorveglianza speciale.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata sulla base della concreta gravità della condotta; la censura che mira a rimettere in discussione tale apprezzamento, se già congruamente motivato dal giudice di merito, è una doglianza di fatto non scrutinabile in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- La deduzione del mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando si risolve in una rivalutazione del fatto e la sentenza impugnata abbia già espresso una motivazione non manifestamente illogica e congrua sul diniego.
- Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare la gravità oggettiva della condotta e le concrete modalità dell'azione, incluse circostanze che rivelino la significativa offensività del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p.
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