Ordinanza n. 40/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento della Ripartizione Sviluppo economico della Provincia di Bolzano dd. 26.8.2024, con cui è stato comunicato il rigetto della domanda di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia “Forch Sossai” situata nel Comune di Varna; - del richiamato parere negativo dd. 20.8.2024 della Conferenza di servizi in materia ambientale della Provincia di Bolzano; - per quanto occorre debba, della precedente nota dd. 31.5.2024 della Provincia di Bolzano - Ufficio Industria e cave, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia “Forch Sossai” situata nel Comune di Varna, ai sensi dell’art.11-bis della L.P. n.17/1993; - per quanto occorre debba, del richiamato parere negativo interno dd. 30.5.2024 della Conferenza di servizi in materia ambientale della Provincia di Bolzano; - di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'apertura della cava di ghiaia "Forch Sossai" e pareri ambientali negativi presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 26 agosto 2024 relativo alla domanda di autorizzazione all'apertura della cava "Forch Sossai", nonché il parere negativo della Conferenza di servizi in materia ambientale del 20 agosto 2024, il precedente parere negativo interno del 30 maggio 2024 e la comunicazione dei motivi ostativi. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa provinciale in materia di cave, autorizzazioni e procedimento amministrativo, nonché degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, eccesso di potere per difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha inoltre dedotto contraddittorietà e disparità di trattamento, sostenendo che la Provincia aveva autorizzato una cava denominata "Consorzio Dolomiti" su aree immediatamente confinanti, di dimensioni e volumetria rilevanti. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente contestato il diniego per contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta. La questione istruttoria centrale riguarda l'accertamento della natura dell'area boschiva interessata dal progetto, della sua funzione ecologica e della presenza o rilevanza dell'habitat per specie minacciate, uccelli migratori e animali selvatici in migrazione.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito del ricorso. Dopo aver revocato i precedenti incarichi di verificazione conferiti a docenti e dirigenti che avevano dichiarato di non possedere le competenze necessarie, ha disposto un nuovo incombente istruttorio ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Il nuovo verificatore dovrà accertare se il bosco di pini secondari con sottobosco di latifoglie presente sulla particella fondiaria 781/3 costituisca un ecosistema boschivo intatto, se rappresenti un habitat favorevole per numerose specie, in particolare per il lucertolone e l'insetto Ochlodes venatus, e se costituisca luogo di riposo e biotopo di passaggio per uccelli migratori e animali selvatici. Sono stati fissati i termini per la comunicazione dell'elaborato alle parti, per le osservazioni, per il deposito della relazione definitiva e per la nomina dei tecnici di parte. È stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente un fondo spese di 2.000 euro, salvo conguaglio. L'udienza pubblica già fissata per il 22 luglio 2026 è stata revocata e il prosieguo del giudizio è stato rinviato all'udienza del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire accertamenti specialistici necessari alla decisione.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica applicazione motivata nell'ordinanza.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica applicazione motivata nell'ordinanza.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.
L'obbligo di prestare l'ufficio del verificatore ammette deroga quando il giudice riconosca un giustificato motivo; tale motivo è stato ritenuto sussistente per i precedenti incaricati che avevano dichiarato l'insufficienza delle proprie competenze.
Richiamato per i termini di presentazione della nota relativa a onorari e spese del verificatore.
art. 11-bis l.p. n. 17/1993
Richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, senza ulteriore interpretazione nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da accertamenti tecnici specialistici sulla natura di un ecosistema, sulla funzione di un habitat e sulla presenza o rilevanza di specie protette o minacciate, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., definendo puntualmente i quesiti e lasciando al verificatore la facoltà di svolgere ogni accertamento utile.
- L'obbligo del verificatore scelto tra dipendenti pubblici o soggetti iscritti negli albi richiamati dall'art. 20, comma 1, c.p.a. non è assoluto: il giudice può riconoscere un giustificato motivo di esonero, anche quando il soggetto incaricato dichiari di non possedere le competenze tecniche necessarie o sussistano ragioni di incompatibilità.
- La verificazione deve essere affidata a un soggetto o a una struttura dotata delle competenze tecniche pertinenti ai quesiti; qualora l'incaricato dichiari motivatamente l'inadeguatezza delle proprie competenze, il giudice può revocare l'incarico e procedere a una nuova nomina.
- Nel disporre la verificazione, il giudice può disciplinare il contraddittorio tecnico mediante la comunicazione dell'elaborato provvisorio, la facoltà delle parti di formulare osservazioni, il deposito di una relazione definitiva e la nomina di tecnici di parte.
- La disposizione di un incombente istruttorio necessario per acquisire elementi specialistici comporta la prosecuzione interlocutoria del giudizio e non implica una valutazione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
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