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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47170/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che lo ha condannato per detenzione ai fini di spaccio di 72,74 g di marijuana, deducendo un unico motivo di ricorso per "manifesta illogicità della motivazione": sostiene che la Corte avrebbe attribuito la disponibilità della sostanza all'imputato nonostante la quantità esigua e la mancata istruttoria sulla pertinenza del locale condominiale dove la droga è stata rinvenuta; contesta inoltre l'uso dell'atteggiamento emotivo dell'imputato come prova e deduce infine che il reato sarebbe nel frattempo prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse in realtà una richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto evidenti. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto la droga riconducibile all'imputato in ragione della disponibilità della chiave del locale e dell'affermazione implausibile resa dall'imputato durante l'interrogatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, quinto comma

    La fattispecie di detenzione ai fini di spaccio è stata riqualificata ai sensi di questa norma (disciplina stupefacenti); la norma definisce le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La dedotta "manifesta illogicità della motivazione" è denunciata come vizio di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ricorda che tale vizio deve essere effettivamente sussistente e non può tradursi nella semplice proposta di una diversa lettura del fatto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 (convertito)

    La trattazione del ricorso è stata effettuata con procedura scritta prevista dalla norma; la menzione serve a giustificare il rito seguito nella trattazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in casi previsti, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte l'ha applicato per le conseguenze economiche derivanti dall'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comunque può essere disposta una somma equitativa a favore della cassa delle ammende; la Corte di cassazione ne ha seguito i principi nel determinare l'importo.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sugli elementi di fatto e sulle prove; la mera proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non integra un valido motivo di cassazione.
  • Per far valere la "manifesta illogicità" della motivazione occorre indicare specifici profili di illogicità, contraddizione o insufficienza della motivazione, non limitarsi a riproporre una versione alternativa dei fatti.
  • La disponibilità della sostanza può essere desunta da elementi come la disponibilità delle chiavi del locale e la mancata spiegazione plausibile dell'imputato; tali elementi, se valutati dal giudice di merito, possono legittimare la condanna.
  • Se il ritrovamento avviene in locale potenzialmente di pertinenza comune, sarebbe opportuno che il difensore chieda e documenti in sede di merito accertamenti specifici sulla titolarità o sull'uso condiviso del locale; in cassazione tale censura rischia di essere inammissibile se si limita a denunciare la carenza di indagini senza collegarla a un vizio di diritto.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere formulate e provate con chiarezza e con indicazione dei termini e delle decorrenze; un cenno generico alla prescrizione difficilmente è decisivo in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso in cassazione espone il rischio di essere condannato alle spese e, se del caso, a una somma alla cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato, salvo che non vi sia colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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