Cassazione Penale, Sentenza n. 36177/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 aprile 2026 ha rigettato l’istanza del condannato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, diretta a ottenere l’applicazione della disciplina anteriore alla legge n. 69 del 2019, entrata in vigore il 9 agosto 2019 e recante l’inserimento del reato nell’elenco dei reati ostativi. La difesa aveva richiamato sia la circostanza che il processo si era svolto davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia la natura, a suo avviso neutra, delle condotte successive al 9 agosto 2019 e sino alla fine di settembre. Il Tribunale aveva reputato irrilevante il dato sulla composizione del giudice e aveva valorizzato la natura abituale del reato, considerando decisiva la data dell’ultima condotta, non il numero degli episodi commessi nel periodo di vigenza della nuova legge né la loro autonoma rilevanza penale. Con un unico motivo il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 665 e seguenti c.p.p. e alla legge n. 69 del 2019, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse considerato quanto affermato dalla sentenza d’appello, secondo cui le condotte successive alla novella erano soltanto «indici emblematici e finali» del tipo di relazione instaurato tra i conviventi. La sentenza di cognizione aveva descritto, tra gli episodi successivi alla novella, un’aggressione dell’8 settembre 2019 e una minaccia pubblicata su una piattaforma social il 17 settembre 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha ribadito che i maltrattamenti sono un reato abituale, configurabile anche quando i singoli comportamenti non costituiscano autonomi reati, e che la consumazione si protrae sino alla cessazione complessiva dell’abitualità. La precisazione della sentenza d’appello sul valore emblematico delle condotte successive al 9 agosto 2019 non equivaleva, in assenza di indicazioni contrarie, a escluderle dall’insieme dei comportamenti rilevanti per la consumazione. Il giudice della cognizione non aveva fissato una diversa data di commissione del reato né applicato il trattamento sanzionatorio previgente; inoltre, la difesa non aveva contestato in quella sede la data di consumazione, divenuta quindi irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione si era perciò correttamente conformato al principio secondo cui, se la condotta abituale prosegue dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole, senza che occorra che i soli episodi successivi integrino autonomamente l’abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di maltrattamenti in famiglia ha natura abituale ed è configurabile anche allorché le singole condotte non integrino alcuna ipotesi di reato.
La natura abituale consente di configurare il reato anche se i singoli comportamenti, considerati isolatamente, non costituiscono reato.
il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato
Quando la condotta abituale di maltrattamenti prosegue dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole introdotto da tale legge, anche se gli episodi successivi non costituiscono da soli un’abitualità.
A fronte di tale situazione, pertanto, il giudice dell'esecuzione si è correttamente e coerentemente conformato al pacifico principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per cui «il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato».
Nel procedimento esecutivo il giudice deve attenersi agli elementi ormai irrevocabili della sentenza di cognizione, inclusa la data di consumazione del reato, quando tale questione non sia stata contestata in sede di cognizione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è abituale e può sussistere anche quando le singole condotte non integrino autonomamente un reato; la consumazione coincide con la cessazione complessiva dell’abitualità.
- Se la condotta abituale di maltrattamenti si protrae oltre l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole da essa introdotto, indipendentemente dal numero degli episodi successivi e dal fatto che questi, isolatamente considerati, integrino l’abitualità.
- La data di consumazione del reato abituale deve essere accertata in sede di cognizione. Se la sentenza irrevocabile non fissa una data diversa e la difesa non ha contestato il punto in quella sede, il giudice dell’esecuzione deve attenersi alla data di consumazione risultante dal titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36092/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36093/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36095/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36096/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36097/2026 del 14/10/2026
- Sentenza penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36099/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →