Cassazione Penale, Ordinanza n. 34939/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20 novembre 2025. Ha dedotto, con il primo motivo, una questione relativa alla prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata in ragione della data di consumazione del fatto, indicata nell'agosto 2018, e dell'applicabilità della legge n. 103 del 2017. Con il secondo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato che le argomentazioni della decisione impugnata descrivevano un'intensità del dolo e un disvalore dell'azione incompatibili con la tenuità dell'offesa, reputando il relativo giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità. Il testo non indica il reato contestato né la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, considerata la consumazione nell'agosto 2018 e l'applicabilità della legge n. 103 del 2017, il reato non risultava prescritto alla data della decisione; la censura relativa all'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità, essendo la valutazione di merito motivata dall'intensità del dolo e dal disvalore della condotta. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità conseguono le statuizioni previste da tale norma; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.
Norme richiamate
alla luce della data di consumazione del fatto ( agosto 2018) e della conseguente applicabilità della legge 103/2017 che consente di ritenere no prescritta la condotta anche alla data della presente decisione
La Corte applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e, in base alla data di consumazione indicata, esclude che il reato fosse prescritto alla data della decisione.
le assorbenti considerazioni argomentative che danno complessivamente conto di una intensità del dolo sotteso alla condotta a giudizio indice di un disvalore dell'azione illecita non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata ex art 131 bis cp il tutto secondo un giudizio di merito che cosi giustificato deve ritenersi non censurabile in questa sede
La particolare tenuità dell'offesa è esclusa, nel caso esaminato, in ragione dell'intensità del dolo e del disvalore dell'azione; una valutazione di merito così motivata non è censurabile in cassazione.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica le singole statuizioni economiche eventualmente adottate.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura relativa alla particolare tenuità del fatto non consente di ottenere una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata motiva l'esclusione dell'istituto facendo riferimento all'intensità del dolo e al disvalore della condotta.
- La verifica della prescrizione deve considerare la data di consumazione del reato e la disciplina applicabile nel tempo; nel caso deciso, la consumazione nell'agosto 2018 e l'applicazione della legge n. 103 del 2017 escludevano che il reato fosse prescritto alla data della decisione.
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