Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17048/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. lamentando che la Corte di cassazione non avrebbe esaminato un motivo dedotto nel ricorso per cassazione (in particolare il primo motivo) relativo alla mancanza e/o apparenza di motivazione nella determinazione della pena per il reato di cui al capo 2). La difesa sosteneva che, dopo l'assoluzione dal reato che era stato assunto come reato base (capo 5), la Corte di appello aveva ricalcolato la pena ritenendo l'omicidio del capo 2) meritevole di ergastolo e aveva applicato l'art. 72, comma 2, c.p., mentre il ricorrente denunciava vizio nella motivazione e un errore di fatto decisivo sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis mira a correggere un errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti, non valutazioni o errori di diritto; la Corte ha motivato analiticamente la propria decisione spiegando l'applicazione dell'art. 72, comma 2, c.p. (ergastolo con isolamento diurno quando concorre un delitto punito con ergastolo e altri con pene temporanee complessivamente superiori a cinque anni), precisando che l'ergastolo nel caso di specie deriva dall'applicazione di quel criterio e non da un computo ex art. 81 c.p.; ha escluso la sussistenza di una svista percettiva e ha giudicato le doglianze del ricorrente generiche e riconducibili a dissenso sulla valutazione compiuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato agli errori di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti; non è applicabile per correggere valutazioni giuridiche o di merito. La Corte ha escluso che la doglianza costituisse un errore di fatto percettivo, trattandosi di una valutazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 72, comma 2, cod. pen.

    Quando concorre un delitto che impone l'ergastolo con uno o più delitti che comportano pene temporanee, se la somma delle pene temporanee supera cinque anni si applica l'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi; nel caso di continuazione che include reati puniti con ergastolo, la pena deve essere adeguata (ergastolo con isolamento diurno) e non è ammessa l'imposizione di pene temporanee per i reati ritenuti meno gravi.

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    La Corte ha specificato che l'ergastolo inflitto non deriva da un cumulo ex art. 81 c.p. ma dall'applicazione del criterio legale previsto dall'art. 72, comma 2; pertanto le obiezioni fondate sulla eliminazione del reato base (assoluzione) non incidono ove la pena risulti dall'applicazione del criterio normativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferita rispetto alle condizioni per escludere l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni indicate dalla Consulta per esentare il ricorrente dall'obbligo di pagamento.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti; non serve a contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Per contestare in modo efficace la motivazione sulla quantificazione della pena occorre dimostrare specifici vizi logici o legali nell'applicazione dei criteri normativi, non il mero dissenso sull'apprezzamento del giudice.
  • L'art. 72, comma 2, c.p. va applicato quando uno dei delitti concorrenti comporta l'ergastolo e gli altri, nel complesso, superano cinque anni: l'effetto può essere l'ergastolo con isolamento diurno, e in caso di continuazione che include reati ergastolo-puniti non è ammesso convertire tali componenti in pene temporanee.
  • Se una componente base della continuazione viene eliminata per assoluzione, il giudice deve individuare un nuovo reato base e ricalcolare la sanzione principale; tuttavia, l'aumento della pena è vietato rispetto a quanto precedentemente inflitto (divieto di reformatio in peius), salvo che l'applicazione del criterio legale porti a diversa determinazione senza svista formale.
  • Nelle impugnazioni straordinarie è determinante formulare rimproveri concreti e circostanziati che dimostrino la natura percettiva dell'errore; argomentazioni generiche o basate sul contrasto di valutazioni sono destinate a essere dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.