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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, socio accomandatario e legale rappresentante di una società poi fallita, era stato ritenuto responsabile in primo e in secondo grado di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto somme prelevate dalla cassa sociale per complessivi euro 43.744,60 e beni mobili per euro 3.320. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219 l. fall.; 2) illogicità della qualificazione distrattiva dei prelevamenti, che sarebbero stati destinati al pagamento di straordinari e compensi in contanti; 3) travisamento della prova e delle risultanze del curatore e dell'allegato alla relazione ex art. 33 l. fall.; 4) insufficienza della motivazione sulla distrazione dei beni mobili non rinvenuti; 5) erronea ricostruzione del dolo, che non poteva desumersi automaticamente dall'ingiustificatezza contabile; 6) violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 7) illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante audizione del consulente giuslavorista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o comunque non deducibili in sede di legittimità i motivi proposti. Ha valorizzato la doppia conforme di merito, ha ritenuto legittima la mancata rinnovazione dell'istruttoria per aspecificità e non decisività della prova richiesta, ha ribadito che la prova della distrazione può essere desunta dal mancato assolvimento, da parte dell'amministratore, dell'onere di indicare la destinazione dei beni e delle somme, e che il preteso pagamento di lavoro "in nero" non basta senza riscontri specifici e rigorosi. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, valutato in rapporto alla diminuzione patrimoniale arrecata alla massa dei creditori, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.

    individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata all'imputato.

  • art. 219, terzo comma, l. fall.

    l'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata in relazione alla diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta e al concreto impatto sulla massa attiva, non al mero rapporto tra attivo e passivo fallimentare.

  • art. 223 l. fall.

    richiamato quale disposizione concorsuale/di estensione della responsabilità nell'ambito della bancarotta della società fallita.

  • art. 33 l. fall.

    richiamato con riferimento alla relazione del curatore e alle risultanze documentali esaminate in fatto.

  • art. 507 c.p.p.

    la rinnovazione istruttoria può essere disposta solo se la prova richiesta appaia indispensabile e decisiva; altrimenti resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 603 c.p.p.

    la rinnovazione del dibattimento in appello è subordinata all'impossibilità di decidere allo stato degli atti e alla decisività dell'incombente richiesto.

  • art. 533 c.p.p.

    la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in cassazione può tradursi in vizio deducibile solo come manifesta illogicità del percorso motivazionale, non come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio e alla valutazione dell'insufficienza/contraddittorietà probatoria.

  • art. 606 c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità, che non consente la rilettura del materiale probatorio ma solo il controllo sulla tenuta logica della motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di valutazione della prova, ma la sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 6, comma 3, lett. d, CEDU

    richiamato per affermare che il diritto alla prova può imporre la rinnovazione istruttoria solo in presenza di reale decisività dell'incombente richiesto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del diritto alla prova e del giusto processo.

  • art. 87 l. fall.

    richiamato per l'obbligo di verità gravante sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa.

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti, non nel testo della sentenza.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore o del fallito, della loro effettiva destinazione, specie quando i beni o il ricavato della loro vendita non siano rinvenuti e manchino spiegazioni specifiche, attendibili e documentate sulla loro sorte.
  • La giustificazione dei prelievi di cassa con pagamenti di retribuzioni 'in nero' o di compensi extracontabili non è sufficiente, da sola, a escludere la distrazione se non è sorretta da riscontri puntuali e rigorosi, anche extracontabili, su entità, modalità, finalità e collocazione temporale delle erogazioni.
  • Il dolo della bancarotta distrattiva è dolo generico: basta la cosciente volontà di destinare risorse sociali a fini diversi dalla garanzia dei creditori; non occorre la prova dello stato di insolvenza né l'intento specifico di pregiudicare i creditori.
  • Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità nei reati fallimentari, il danno va valutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta illecita sulla massa attiva destinata al riparto, e non sulla base del mero rapporto percentuale tra attivo e passivo fallimentare.
  • La rinnovazione dell'istruzione in appello è un potere discrezionale del giudice, che diventa doveroso solo quando la prova richiesta sia specificamente dedotta e decisiva, o quando la decisione non possa essere presa allo stato degli atti.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove: il vizio di motivazione è rilevante solo se la contraddizione o illogicità sia manifesta e decisiva, tale da incrinare la tenuta complessiva del ragionamento decisorio.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente di ottenere in sede di legittimità una nuova lettura delle risultanze istruttorie; la sua violazione è deducibile solo quando si traduca in una manifesta illogicità della motivazione di condanna.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniProve
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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