Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, socio accomandatario e legale rappresentante di una società poi fallita, era stato ritenuto responsabile in primo e in secondo grado di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto somme prelevate dalla cassa sociale per complessivi euro 43.744,60 e beni mobili per euro 3.320. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219 l. fall.; 2) illogicità della qualificazione distrattiva dei prelevamenti, che sarebbero stati destinati al pagamento di straordinari e compensi in contanti; 3) travisamento della prova e delle risultanze del curatore e dell'allegato alla relazione ex art. 33 l. fall.; 4) insufficienza della motivazione sulla distrazione dei beni mobili non rinvenuti; 5) erronea ricostruzione del dolo, che non poteva desumersi automaticamente dall'ingiustificatezza contabile; 6) violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 7) illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante audizione del consulente giuslavorista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o comunque non deducibili in sede di legittimità i motivi proposti. Ha valorizzato la doppia conforme di merito, ha ritenuto legittima la mancata rinnovazione dell'istruttoria per aspecificità e non decisività della prova richiesta, ha ribadito che la prova della distrazione può essere desunta dal mancato assolvimento, da parte dell'amministratore, dell'onere di indicare la destinazione dei beni e delle somme, e che il preteso pagamento di lavoro "in nero" non basta senza riscontri specifici e rigorosi. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, valutato in rapporto alla diminuzione patrimoniale arrecata alla massa dei creditori, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.
individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata all'imputato.
art. 219, terzo comma, l. fall.
l'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata in relazione alla diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta e al concreto impatto sulla massa attiva, non al mero rapporto tra attivo e passivo fallimentare.
richiamato quale disposizione concorsuale/di estensione della responsabilità nell'ambito della bancarotta della società fallita.
richiamato con riferimento alla relazione del curatore e alle risultanze documentali esaminate in fatto.
la rinnovazione istruttoria può essere disposta solo se la prova richiesta appaia indispensabile e decisiva; altrimenti resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
la rinnovazione del dibattimento in appello è subordinata all'impossibilità di decidere allo stato degli atti e alla decisività dell'incombente richiesto.
la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in cassazione può tradursi in vizio deducibile solo come manifesta illogicità del percorso motivazionale, non come richiesta di nuova valutazione del merito.
richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio e alla valutazione dell'insufficienza/contraddittorietà probatoria.
delimita il sindacato di legittimità, che non consente la rilettura del materiale probatorio ma solo il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
richiamato come parametro di valutazione della prova, ma la sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
art. 6, comma 3, lett. d, CEDU
richiamato per affermare che il diritto alla prova può imporre la rinnovazione istruttoria solo in presenza di reale decisività dell'incombente richiesto.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del diritto alla prova e del giusto processo.
richiamato per l'obbligo di verità gravante sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa.
richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti, non nel testo della sentenza.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore o del fallito, della loro effettiva destinazione, specie quando i beni o il ricavato della loro vendita non siano rinvenuti e manchino spiegazioni specifiche, attendibili e documentate sulla loro sorte.
- La giustificazione dei prelievi di cassa con pagamenti di retribuzioni 'in nero' o di compensi extracontabili non è sufficiente, da sola, a escludere la distrazione se non è sorretta da riscontri puntuali e rigorosi, anche extracontabili, su entità, modalità, finalità e collocazione temporale delle erogazioni.
- Il dolo della bancarotta distrattiva è dolo generico: basta la cosciente volontà di destinare risorse sociali a fini diversi dalla garanzia dei creditori; non occorre la prova dello stato di insolvenza né l'intento specifico di pregiudicare i creditori.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità nei reati fallimentari, il danno va valutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale provocata dalla condotta illecita sulla massa attiva destinata al riparto, e non sulla base del mero rapporto percentuale tra attivo e passivo fallimentare.
- La rinnovazione dell'istruzione in appello è un potere discrezionale del giudice, che diventa doveroso solo quando la prova richiesta sia specificamente dedotta e decisiva, o quando la decisione non possa essere presa allo stato degli atti.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove: il vizio di motivazione è rilevante solo se la contraddizione o illogicità sia manifesta e decisiva, tale da incrinare la tenuta complessiva del ragionamento decisorio.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente di ottenere in sede di legittimità una nuova lettura delle risultanze istruttorie; la sua violazione è deducibile solo quando si traduca in una manifesta illogicità della motivazione di condanna.
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