Cassazione Penale, Ordinanza n. 31396/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo, cioè il vizio di motivazione in relazione al giudizio di პასუხისმგabilità. Secondo la difesa, la motivazione di merito avrebbe omesso di esaminare circostanze ritenute rilevanti, tra cui l'intestatario dell'auto su cui viaggiava l'imputato, la proprietà della merce rinvenuta e la destinazione alla vendita dei beni. La vicenda concreta riguardava il controllo operato dalla polizia municipale su un soggetto trovato alla guida di un'auto, all'interno della quale era stato rinvenuto un borsone contenente varie paia di scarpe con marchio contraffatto; l'imputato non aveva fornito una spiegazione attendibile della provenienza della merce. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, reputando congrua e logica la motivazione della Corte territoriale sull'integrazione del delitto di ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse puntuale e logica nel ritenere integrato il delitto di ricettazione, essendo stato l'imputato trovato in possesso di merce con marchio contraffatto, senza fornire una giustificazione attendibile della disponibilità dei beni. Le censure difensive sono state considerate dirette a prospettare profili irrilevanti e comunque inidonei a incidere sul giudizio di responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disponibilità ingiustificata di beni di provenienza illecita, unita all'assenza di una attendibile spiegazione della loro origine, è stata ritenuta compatibile con l'integrazione del delitto di ricettazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione, il possesso di beni oggettivamente sospetti o di provenienza illecita, se non accompagnato da una spiegazione attendibile della loro disponibilità, può fondare un giudizio di responsabilità penale.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito offra un apparato argomentativo puntuale, coerente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione.
- Le censure che si limitano a contestare profili marginali o irrilevanti rispetto alla ratio decidendi non sono idonee a scardinare una motivazione di condanna adeguata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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