Cassazione Civile, Ordinanza n. 21937/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda di affrancazione di un fondo, proposta assumendo che il richiedente fosse livellario del bene in forza di una catena di trasferimenti del diritto proveniente dall'originario concessionario. Il fondo risultava poi acquistato dal comune da un ente agrario. In primo grado la domanda fu rigettata perché non risultavano provati né l'esistenza dell'utile dominio in capo all'attore, né la prova che il terreno fosse gravato da uso civico e concesso in enfiteusi alla dante causa dell'attore; inoltre si ritenne che, essendo intervenuta una procedura espropriativa per edilizia popolare conclusa nel 2008, il diritto si fosse estinto. In appello l'attore soccombente contestò la decisione, ma la corte territoriale rigettò l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione furono proposti tre motivi: 1) vizio motivazionale e asserita incomprensibilità della sentenza d'appello, anche per la dedotta mancanza di una pagina; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserito mutamento inammissibile della domanda, poiché in appello il ricorrente avrebbe smesso di chiedere l'affrancazione per domandare invece l'accertamento della proprietà e della validità dei diritti fondiari acquistati; 3) omesso esame di un fatto decisivo, censura però ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era completa e comprensibile e non presentava un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che in primo grado era stata chiesta l'affrancazione quale livellario, mentre in appello era stata introdotta una diversa domanda di accertamento della proprietà, integrando così un mutamento non consentito del thema decidendum; ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, trattandosi di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 607/1966
viene richiamato come base normativa della domanda di affrancazione del fondo da parte del livellario.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza o la mera illogicità del ragionamento del giudice di merito.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte esclude la ricorrenza di un vizio costituzionalmente rilevante.
richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio della sentenza; la Corte ritiene la motivazione della decisione impugnata esistente e intelligibile.
richiamato dal ricorrente; non emerge alcuna nullità della sentenza per vizio di motivazione.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che la sentenza d'appello avesse una motivazione meramente apparente.
la Corte condivide l'apprezzamento della corte d'appello secondo cui in secondo grado era stato proposto un mutamento inammissibile della domanda.
in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
il controllo della Corte può condurre a una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è contrastante con un orientamento consolidato di legittimità.
richiamato in relazione agli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità.
evocato nel ragionamento sulla funzione di filtro e sulla delibazione dei ricorsi inconsistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza, illogicità o aporie della motivazione, se la sentenza consente comunque di ricostruire il ragionamento decisorio.
- La motivazione è solo se manca del tutto, è meramente apparente, è affetta da contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che il ricorrente la ritenga poco persuasiva.
- Nel giudizio di appello non è consentito trasformare la domanda originaria in un petitum diverso, introducendo una pretesa nuova e incompatibile con quella proposta in primo grado.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte è rimasta intimata, non vi è luogo a statuizione sulle spese; resta applicabile l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.
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