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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26357/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per ricettazione, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione i reati di contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi istruttori che, a suo dire, deponevano per un suo coinvolgimento nei reati presupposti e rendevano incompatibile la qualificazione dei fatti ex art. 648 c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e difetto di motivazione sul riconoscimento della recidiva, lamentando che la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali senza valutare la concreta incidenza sulla capacità a delinquere e sull'offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e risolto in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, osservando che la motivazione di merito era completa e conforme in doppia conforme. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della recidiva non era stata specificamente devoluta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, perché generico e aspecifico, il motivo sulla ricettazione, poiché la decisione di merito si fondava su un compendio probatorio adeguatamente valorizzato e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso l'esame del motivo sulla recidiva, poiché introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità e quindi estraneo al perimetro devolutivo del processo di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, richiamata per contestare la qualificazione giuridica della condotta e ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori valorizzati.

  • art. 99 c.p.

    norma sulla recidiva, censurata dal ricorrente; la Corte ha escluso l'esame della doglianza perché non specificamente proposta in appello.

  • art. 473 c.p.

    reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione nel giudizio di appello.

  • art. 474 c.p.

    reato dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione nel giudizio di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che si salda con quella di primo grado è insindacabile in cassazione se è logica, completa e coerente con le risultanze processuali.
  • La censura che sollecita una diversa lettura del compendio probatorio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è generica e aspecifica e non è ammissibile in sede di legittimità.
  • La ricettazione è configurabile quando il giudice di merito accerti la provenienza delittuosa della cosa e la successiva ricezione o detenzione da parte dell'imputato, senza che siano emersi elementi univoci e concludenti di un suo concorso nel reato presupposto.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non specificamente devolute con l'atto di appello, poiché il giudizio di legittimità non può estendersi oltre i punti della decisione tempestivamente impugnati.
  • Il riconoscimento della recidiva deve essere oggetto di specifica censura nei gradi di merito; in difetto, la doglianza è preclusa in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniRecidiva
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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