Cassazione Penale, Sentenza n. 20401/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/12/2024 che negava il ripristino dei colloqui in carcere con padre, zii, fratello e fidanzata, autorizzando colloqui solo con la madre. Il ricorrente denunciava violazione di legge per motivazione insufficiente: il provvedimento si fondava sul parere del P.M. che indicava il rischio che i colloqui potessero consentire di veicolare all'esterno minacce verso testimoni e coindagati. La difesa sosteneva che tale affermazione fosse tautologica e che occorressero elementi specifici per dimostrare il pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il provvedimento del GIP contenesse una motivazione effettiva, seppur sintetica, essendo richiamate le ragioni esposte nel parere del P.M. e la revoca antecedente delle autorizzazioni, determinata da segnalazioni di comunicazioni illegali all'esterno del carcere tra i fratelli e i familiari. Pertanto la Corte ha respinto il motivo dedotto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
Riconoscimento del principio della immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti non altrimenti impugnabili che incidono sulla libertà personale; la Corte conferma la possibilità di impugnare tali provvedimenti ma nel caso concreto ritiene il ricorso inammissibile per carenza di censure fondate.
art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamata la normativa che disciplina i colloqui dei detenuti; i provvedimenti che limitano i colloqui incidono sulla libertà personale e sono dunque suscettibili di immediata impugnazione, ma devono essere motivati: la Corte ritiene la motivazione del GIP adeguata in relazione agli elementi richiamati.
Attribuisce la competenza al giudice che procede per decidere sui permessi di colloquio; il giudice è tenuto ad acquisire il parere del pubblico ministero e a motivare il provvedimento, anche sinteticamente: tale obbligo è stato ritenuto assolto nel caso in esame.
Norma che regola la condanna alle spese processuali per i ricorsi in cassazione respinti o dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le limitazioni ai colloqui in carcere incidono sulla libertà personale e sono impugnabili in Cassazione, ma l'impugnazione deve fondarsi su censure concrete e non su meri rilievi formali.
- Il giudice che decide sui colloqui deve acquisire il parere del pubblico ministero e motivare la decisione; la motivazione può essere sintetica purché richiami elementi idonei a giustificarla.
- La richiamata esistenza di precedenti segnalazioni o elementi investigativi (es. comunicazioni illegali dall'interno del carcere) può costituire una base sufficiente per la limitazione dei colloqui, salvo che il detenuto non dimostri l'infondatezza di tali elementi.
- Un'appellazione che contesti solo la genericità della motivazione senza indicare in che modo essa sia inefficace o contraddittoria rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Quando la decisione del giudice si fonda sul parere del P.M., il ricorrente deve mostrare perché quel parere non è fondato su elementi concreti; la mera affermazione di tautologicità non è di per sé sufficiente.
- In casi analoghi è consigliabile che la difesa presenti elementi probatori o argomentazioni precise volte a contestare le segnalazioni di comunicazioni illegali o a dimostrare l'assenza di rischio concreto per terzi.
- La condanna alle spese segue l'inammissibilità del ricorso, quindi valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre appello in Cassazione.
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