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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23710/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un unico motivo: lamentava la contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorso riproponeva una censura già svolta in appello. La Corte di cassazione rileva inoltre che le argomentazioni difensive si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte. Nel merito del diniego dell'istituto, la Corte d'appello aveva valorizzato l'ammissione dell'imputato di portare l'arma da taglio per difesa personale, il contesto del rinvenimento dell'arma a seguito dell'intervento dei Carabinieri dopo un'aggressione fisica all'ex coniuge e le dimensioni dell'arma, ritenendo l'offesa non tenue.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti che escludano la minima offensività della condotta, come il contesto del fatto, l'ammissione del porto dell'arma per difesa personale e le caratteristiche dell'arma.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende in presenza di ricorso inammissibile per colpa dell'impugnante.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di una censura già esaminata e respinta in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, potendo essere legittimamente escluso quando emergano elementi fattuali incompatibili con la minima gravità dell'offesa.
  • In sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione del diniego dell'art. 131-bis c.p. non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, specie se la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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