Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15303/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione che aveva escluso la conversione della pena detentiva breve (4 mesi) in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., denunciando contraddittorietà e violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse onere dell'imputato allegare e documentare la propria situazione economico-reddituale (quota di reddito giornaliera) a pena di inammissibilità della richiesta di conversione, mentre tale onere non risulta previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'applicabilità dell'art. 20-bis cod. pen.: ha annullato la parte della sentenza impugnata che aveva escluso la pena pecuniaria per mancata documentazione reddituale e ha rinviato la materia a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulla possibilità e commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva. Ha però dichiarato irrevocabile la statuizione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato (confermata la condanna sostanziale).

Norme richiamate

  • legge 4 giugno 1975, n. 110, art. 4

    Norma cui è ascritto il reato per cui è stato condannato l'imputato; la sentenza conferma l'affermazione di responsabilità ai sensi di tale articolo.

  • codice penale, art. 20-bis

    Norma che consente la conversione di pene detentive brevi in pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto proponibile la domanda anche in appello e ha stabilito che l'omessa produzione di documentazione reddituale non comporta decadenza automatica dalla richiesta.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-quater

    Norma che disciplina la pena pecuniaria sostitutiva introdotta dal d.lgs. n. 150/2022; la Corte territoriale aveva ritenuto che la conversione implichi la commisurazione in base alla quota di reddito giornaliera, ma la Cassazione ha precisato che la mancanza di documenti non esclude di per sé la richiesta.

  • codice penale, art. 133-ter

    Parametro richiamato per la quantificazione personalizzata del valore giornaliero della pena pecuniaria; la Corte ha indicato che il giudice deve applicare tali parametri nella determinazione.

  • codice di procedura penale, art. 545-bis, comma 2

    "al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato"

    La norma autorizza il giudice ad acquisire d'ufficio informazioni utili sulle condizioni di vita dell'imputato; la Cassazione ne deduce che l'assenza di allegati prodotti dall'imputato non può comportare automaticamente l'inammissibilità della richiesta di conversione.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58-quater

    Richiamata come parametro di riferimento per la valutazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; la Corte ha richiamato la necessità di motivare secondo i parametri previsti.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71, comma 1, lett. d

    Norma che ha introdotto l'art. 56-quater nella legge n. 689/1981 e ha consentito la disciplina della pena pecuniaria sostitutiva di pene detentive brevi.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Norma procedurale che consente la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata; la Corte ha pronunciato tale dichiarazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • La richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. è proponibile anche in appello; non sussiste un onere di allegazione rigidamente imposto all'imputato a pena di inammissibilità.
  • L'assenza di documentazione reddituale prodotta dall'imputato non determina automaticamente il rigetto della domanda: il giudice ha il potere/dovere di acquisire d'ufficio informazioni utili (es. dall'ufficio di esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria) ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. quando ciò sia necessario per la valutazione e la quantificazione della pena pecuniaria.
  • La commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere personalizzata in base ai parametri indicati nell'art. 133-ter cod. pen. e nelle disposizioni richiamate dalla legge 689/1981; il giudice deve motivare la decisione secondo tali parametri.
  • Accordi o prassi locali (ad es. intese con i Consigli dell'ordine) non possono imporre oneri di produzione documentale diversi o più gravosi rispetto a quanto previsto dal codice di rito.
  • In caso di mancata o insufficiente valutazione da parte della Corte d'appello circa la richiesta di conversione, la Corte di cassazione può annullare la statuizione relativa alla pena sostitutiva e rinviare per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.