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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21849/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. contro una precedente ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza di merito confermativa del diniego di annullamento di un avviso di pagamento TARI per l'anno 2014. La doglianza è stata incentrata sull'asserito errore di fatto percettivo della Corte: secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe supposto inesistente un fatto in realtà risultante dagli atti, e cioè la presentazione al Comune, nel gennaio 2014, di un'istanza di detassazione/autotutela che sarebbe stata decisiva per dimostrare l'insussistenza del presupposto impositivo o comunque la variazione rilevante ai fini dell'esenzione. La società ha sostenuto che tale documento, presente nel fascicolo e trascritto nel precedente ricorso per cassazione, non sarebbe stato percepito dalla Corte; da qui la richiesta di revoca dell'ordinanza per errore revocatorio. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., poiché la precedente ordinanza non aveva omesso per svista materiale la considerazione dell'istanza di autotutela, ma aveva comunque preso posizione sulla mancanza di una dichiarazione di variazione supportata da elementi obiettivi o documentazione idonea. La questione, dunque, atteneva non a un errore percettivo, ma a una diversa qualificazione e valutazione del contenuto del motivo originario, come tale estranea al rimedio revocatorio. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa revocatoria e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio processuale utilizzato per chiedere la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi consentiti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto percettivo, consistente nella falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo risultante incontestabilmente dagli atti, non già come errore di giudizio o di valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per descrivere il vizio dedotto nel precedente ricorso per cassazione, ma la Corte chiarisce che la revocazione non può essere usata per rimettere in discussione l'omesso esame di fatti o la valutazione delle censure già scrutinata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

  • artt. 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie depositate dalle parti nel procedimento di legittimità.

Massime di principio

  • La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo a causa di una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione della valutazione compiuta dalla Corte sul contenuto degli atti, né la diversa qualificazione giuridica di un documento o di una istanza già esaminata o comunque ricompresa nella decisione impugnata.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non discusso tra le parti, essere essenziale e decisivo e incidere sulla sola pronuncia della Corte; se la Corte si è comunque pronunciata sul punto, il vizio dedotto è di giudizio e non di percezione.
  • Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame dei motivi di cassazione o per sollecitare una rivalutazione del merito della controversia tributaria già definita in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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