Cassazione Penale, Ordinanza n. 08731/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata è rimasta ferma, con conferma della condanna per bancarotta fraudolenta e della pena determinata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, emessa in sede di giudizio di rinvio, aveva confermato la responsabilità dell'imputata per bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1, legge fallimentare, riducendo tuttavia la durata della pena accessoria a tre anni e mantenendo la pena detentiva di anni tre di reclusione. Con un unico motivo di ricorso la difesa deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe richiamato i parametri dell'art. 133 c.p. e avrebbe omesso una motivazione specifica sul diniego del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza; anzi, a maggior ragione, è congrua la motivazione che valorizzi i precedenti penali dell'imputata e la mancanza di concreti elementi di segno favorevole. Poiché la ricorrente si era limitata a lamentare l'assenza di una motivazione specifica in termini di elementi positivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di bancarotta fraudolenta oggetto della conferma di condanna
parametro richiamato dalla difesa per contestare l'adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2008, la concessione delle attenuanti generiche non è più fondata sul solo stato di incensuratezza e può essere negata in assenza di elementi positivi
atto normativo che ha modificato l'art. 62-bis c.p., superando la presunzione di meritevolezza del beneficio per l'imputato incensurato
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente sorretto dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, senza necessità di una motivazione analitica ove il quadro valutativo risulti già sfavorevole all'imputato.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; il beneficio richiede la presenza di elementi concreti favorevoli.
- Quando la sentenza di merito valorizza precedenti penali e assenza di elementi positivi, la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è da ritenersi congrua.
- La censura che pretenda una motivazione fondata esclusivamente su specifici elementi negativi, trascurando la mancanza di elementi positivi, si pone in contrasto con la struttura dell'art. 62-bis c.p. come interpretato dopo la riforma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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