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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00922/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di stupefacente ai fini di spaccio. Deduce: 1) motivazione solo apparente/astratta sul giudizio di colpevolezza; 2) violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 quanto alla prova della destinazione allo spaccio, che sarebbe stata desunta soltanto dal numero delle dosi ricavabili; 3) mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato, anche in relazione alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi non scrutinabili perché sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e comunque infondati nel merito, poiché la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la fuga dell'imputato, il lancio dello stupefacente durante l'inseguimento, il quantitativo sequestrato e la suddivisione in dosi singole, elementi ritenuti incompatibili con l'uso personale e idonei a integrare la destinazione allo spaccio, oltre a escludere ragionevolmente la fattispecie di lieve entità per il numero di dosi ricavabili. Il quarto motivo è stato dichiarato generico, perché non indicava quale concreto incidenza avesse avuto la recidiva sulla pena; la pena inflitta è stata comunque considerata prossima al minimo edittale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie contestata riguarda l'illecita detenzione di stupefacente per finalità di spaccio; la Corte considera legittimo desumere la destinazione allo spaccio da elementi fattuali quali quantità, confezionamento e modalità di rinvenimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi lieve può essere esclusa quando il numero di dosi ricavabili e gli altri elementi del fatto rendano non irragionevole ritenere che la condotta superi il livello della minima offensività.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    Il comma 4 prevede una diminuzione di pena rispetto alla cornice del comma 1; la pena irrogata è stata ritenuta prossima al minimo edittale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né un nuovo apprezzamento delle fonti di prova, essendo il controllo della Cassazione limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
  • La destinazione allo spaccio dello stupefacente può essere desunta da un compendio indiziario complessivo, in particolare dal quantitativo, dal confezionamento in dosi, dalle modalità di occultamento o di trasporto e da condotte sintomatiche come la fuga e il lancio della sostanza durante l'inseguimento.
  • L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è legittimamente esclusa quando gli elementi oggettivi del fatto, soprattutto il numero elevato di dosi ricavabili, siano ritenuti prevalenti rispetto agli altri indici valutativi.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se formulata in modo generico e privo dell'indicazione specifica dell'errore commesso dal giudice di merito, non essendo sufficiente lamentare in astratto l'eccessività della pena.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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