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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27833/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio concluso con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., poi proseguito in sede di rinvio dopo il decesso di una parte originaria. Il ricorrente ha eccepito in Cassazione la nullità dell'atto di riassunzione per mancata individuazione di tutti i successori universali della defunta e per l'asserita insussistenza della qualità di unici eredi in capo ai soggetti chiamati in riassunzione. Con tre motivi strettamente connessi ha denunciato: 1) omesso esame della mancata individuazione di tutti i successori universali nell'atto introduttivo della fase di rinvio; 2) violazione delle norme inderogabili sulle preclusioni assertive e probatorie; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal ripartito l'onere della prova sul punto dell'integrità del contraddittorio e della qualità di eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi. Ha richiamato il principio secondo cui, se il processo è proseguito da soggetti che si dichiarano unici eredi del defunto, incombe sulla controparte che eccepisca la non integrità del contraddittorio per la presenza di altri coeredi l'onere di provare tale circostanza. Ha quindi rilevato che la Corte d'appello aveva accertato: la precisa indicazione nell'atto di riassunzione dei soggetti come unici eredi; la produzione documentale attestante il decesso e la successione legittima in favore dei due figli; la non tardività di tale documentazione, perché resa necessaria dalle eccezioni del ricorrente; e comunque la mancata prova, da parte del ricorrente, dell'esistenza di altri eredi, anzi smentita dalla dichiarazione di successione. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato solo per descrivere il rapporto giuridico costituito con sentenza costitutiva oggetto della fase di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di provare l'esistenza di altri coeredi grava sulla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la morte di una parte, il processo è proseguito da soggetti che si dichiarano unici eredi del defunto, la controparte che deduce la mancata integrità del contraddittorio deve provare l'esistenza di altri coeredi non evocati in giudizio.
  • La documentazione successoria prodotta in risposta alle eccezioni avversarie non può considerarsi tardiva se resa necessaria proprio dalle contestazioni sollevate nel processo.
  • La mera contestazione della qualità di unici eredi non è sufficiente: occorre una prova positiva dell'esistenza di ulteriori successori universali.
  • In sede di legittimità, le censure formulate come omesso esame, violazione di preclusioni e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sono infondate se il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio di riparto dell'onere probatorio e ha fondato la decisione su un accertamento documentale non specificamente scalfito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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