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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2837/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'applicabilità dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n.633/1972 (nella formulazione vigente ratione temporis) alla fatturazione delle vendite con consegna diretta a terzi effettuate nei mesi di gennaio-aprile 2006. La ricorrente, società consortile che agiva come 'collettore' o 'centrale acquisti' per le consorziate con consegna diretta dai fornitori ai clienti finali delle consorziate, aveva emesso fatture in termini differiti o oltre il termine (cd. "differita" e "super-differita"). L'Amministrazione finanziaria ha irrogato sanzioni ex d.lgs. n.472/1997 per tardività della fatturazione per un importo complessivo di €133.659,00 (di cui €124.672,00 per operazioni fatturate entro il mese successivo alla consegna e €8.987,00 per operazioni triangolari fatturate oltre il mese successivo). La società ha impugnato sostenendo la possibilità di applicare la fatturazione differita/ultra-differita e deducendo anche questioni di proporzionalità, giudicato esterno e natura formale delle violazioni.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso; ha escluso l'effetto di giudicato esterno relativo a precedenti pronunce concernenti periodi d'imposta diversi e ha affermato che, per le società consortili con funzione di collettore/centrale acquisti e con consegna diretta dai fornitori ai clienti finali delle consorziate, l'art.21, comma 4, d.P.R. n.633/1972 (testo applicabile ratione temporis) non consente, di per sé, l'emissione di fatture nella modalità "differita" o "super-differita": la fattura deve essere emessa dalla società consortile al momento dell'effettuazione dell'operazione. Ne consegue la conferma della legittimità dell'irrogazione delle sanzioni dall'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. n.633/1972

    La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art.6. ... Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto ... la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione ... In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

    Interpretata nel senso che la norma agevolativa (fatturazione differita/"super-differita") non si applica di per sé alla società consortile che svolge solo funzione di collettore/centrale acquisti con consegna diretta dai fornitori ai clienti finali delle consorziate: per tale soggetto prevale l'obbligo di emissione della fattura al momento dell'effettuazione dell'operazione.

  • art. 6 d.P.R. n.633/1972

    Riferito come norma che determina il momento di effettuazione dell'operazione; la Corte richiama che la fattura deve essere emessa al momento indicato da tale articolo salvo le deroghe espressamente previste dall'art.21, comma 4.

  • d.lgs. n.472/1997 (art.16 c.7 e disposizioni sulle sanzioni)

    Normativa sanzionatoria applicata dall'Amministrazione per la tardività della fatturazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni nei termini dedotti.

  • Direttiva n.2006/2012

    Invocata dalla ricorrente in tema di principi comunitari (neutralità, effettività). La Corte ha richiamato i principi Ue ma ha ritenuto che non ostassero all'applicazione della normativa nazionale e delle sanzioni nel caso di specie.

  • Principio di proporzionalità (art.5 TUE / ex art.5 TCE)

    Richiamato in relazione alla verifica della congruità delle sanzioni; la Corte ha disposto che il principio di proporzionalità va valutato ma non giustifica, di per sé, l'esenzione dalle sanzioni quando il differimento non è giustificato e può produrre vantaggi economici (differito pagamento IVA).

  • Codice civile (artt.12, 14 disp. prel., 1703 e ss., 2909, 222, 223, 273)

    Richiamati dalla ricorrente per profili di diritto civile e di giudicato; la Corte ha ritenuto tali richiamo non idonei a imporre l'esclusione delle sanzioni nel processo tributario in esame o a determinare giudicato esterno rispetto alla diversa annualità contestata.

Massime di principio

  • La semplice qualifica societaria di "società consortile" che svolge funzione di centro acquisti/collettore non basta di per sé a legittimare l'uso della fatturazione "differita" o "super-differita": occorre che dalla situazione concreta emerga una ragione logica e materiale che renda effettivamente difficoltoso rispettare il termine ordinario di fatturazione.
  • Per le consegne dirette dai fornitori ai clienti finali delle consorziate, la fattura deve normalmente essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione secondo art.6 e non può automaticamente essere posticipata dalle società consortili.
  • La presenza di più soggetti nell'operazione (es. oltre i tre tipici della triangolazione) non determina di per sé l'ammissibilità della fatturazione differita: è necessario valutare la concreta incidenza sulla capacità dell'emittente di rispettare i termini ordinari.
  • Il pagamento dell'imposta seppur successivo al termine non cancella automaticamente la responsabilità sanzionatoria: il differimento nel versamento ha valore economico (vantaggio finanziario) e può giustificare l'applicazione delle sanzioni.
  • Per invocare il giudicato o decisioni pregresse occorre che si tratti della stessa controversia e della stessa annualità e operazioni identiche; sentenze relative ad anni diversi o profili distinti non generano automaticamente giudicato esterno.
  • Nelle difese basate su proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, il contribuente deve fornire elementi concreti sulla natura e la gravità dell'infrazione e sulle modalità di determinazione della sanzione per ottenere la riduzione o la rimozione della sanzione.

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