Cassazione Penale, Sentenza n. 23794/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti era stata applicata la misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato, secondo la ricostruzione cautelare richiamata nell'ordinanza impugnata, di associazione per delinquere, otto truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, due tentate truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, un autoriciclaggio aggravato e diversi riciclaggi. Dopo il rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di revoca o sostituzione della misura, il Tribunale di Venezia aveva respinto l'appello cautelare. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha contestato la motivazione relativa al capo associativo, deducendo violazione di legge e illogicità nella valutazione degli indizi; con il secondo ha censurato, in modo generico, una specifica affermazione del Tribunale; con il terzo ha denunciato la carenza di autonoma valutazione degli indizi nell'ordinanza genetica ex art. 292 c.p.p. e, ancora, l'insussistenza dei gravi indizi in relazione all'associazione per delinquere; con il quarto ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, sostenendo che il tempo trascorso, la propria condotta successiva e la situazione personale avrebbero escluso la necessità della custodia domiciliare e, comunque, di una misura custodiale più grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non consentiti il primo e il terzo motivo, perché diretti a contestare i gravi indizi di colpevolezza su profili non devoluti con l'appello cautelare e, in ogni caso, non scrutinabili in sede di impugnazione del provvedimento reiettivo dopo la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti, in assenza di nuovi elementi di fatto; ha giudicato il secondo motivo del tutto generico; ha respinto il quarto motivo perché infondato, affermando che nel giudizio sulla revoca o sostituzione della misura il tribunale deve limitarsi a verificare la novità e la decisività degli elementi allegati e che il solo decorso del tempo non basta a escludere o attenuare le esigenze cautelari. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la sopravvenuta condanna a pena detentiva significativa rafforzava le esigenze cautelari e che gli ulteriori dati valorizzati dal giudice di merito deponevano per la persistente attualità del pericolo di recidiva. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
l'obbligo di autonoma valutazione degli indizi deve essere apprezzato nel provvedimento genetico della cautela; il relativo vizio va fatto valere con gli strumenti propri contro tale ordinanza
nel giudizio su revoca o sostituzione della misura il tribunale non deve riesaminare integralmente la legittimità genetica della cautela, ma solo verificare nuovi fatti sopravvenuti o preesistenti allegati
le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, devono essere valutate in modo concreto e attuale
invocato dal ricorrente in relazione alla misura applicata e alla proporzione/adeguatezza della custodia
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
richiamato nel capo di imputazione per l'aggravamento dell'autoriciclaggio, senza specifica trattazione autonoma in diritto
richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità in appello cautelare del vizio relativo all'ordinanza genetica, ma la Corte ne esclude la portata nel caso di specie
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare avverso il rigetto della revoca o sostituzione della misura, il tribunale non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o le condizioni genetiche della cautela: deve limitarsi a verificare se gli elementi nuovi allegati siano effettivamente sopravvenuti o comunque idonei a mutare in modo apprezzabile il quadro cautelare.
- I vizi dell'ordinanza genetica che attengono alla mancanza di autonoma valutazione degli indizi devono essere fatti valere nei rimedi propri contro tale provvedimento e non possono essere riproposti tardivamente in sede di appello cautelare contro il diniego di revoca o sostituzione.
- La sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti è elemento che, di regola, rafforza e non attenua le esigenze cautelari; essa può essere valorizzata per ritenere persistente o più intenso il pericolo di reiterazione del reato.
- Il solo decorso del tempo di esecuzione della misura non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari: occorrono ulteriori e specifici elementi concreti che, insieme al fattore temporale, rendano attuale il venir meno del pericolo.
- In sede di impugnazione cautelare, la censura che si limiti a contestare in modo generico un passaggio motivazionale, senza spiegare perché esso sarebbe contrario a legge o illogico, è inammissibile per difetto di specificità.
- Per escludere il pericolo di reiterazione delittuosa non bastano affermazioni astratte sulla volontà dell'indagato di cambiare vita o sulla cessazione dei rapporti con i coindagati: occorre una verifica concreta della personalità, della capacità criminosa e della persistenza delle condizioni che hanno reso possibile la precedente condotta illecita.
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