Cassazione Penale, Ordinanza n. 36233/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso una sentenza di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che l'imputato censurava, con due motivi, la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti e il trattamento sanzionatorio; inoltre aveva chiesto la continuazione con altri reati già definiti con sentenze passate in giudicato. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi erano generici rispetto alla motivazione della Corte di appello, la quale aveva già spiegato perché non ricorressero i presupposti per la riqualificazione, aveva motivato adeguatamente sulla pena e aveva escluso di poter decidere sulla continuazione per la mancata allegazione delle sentenze pregresse e per il notevole lasso temporale tra i fatti, tale da impedire la verifica del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il fatto che la Corte di appello aveva già fornito una motivazione congrua sia sul mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, sia sulla pena, sia sull'impossibilità di decidere sulla continuazione in difetto della documentazione necessaria e in presenza di un rilevante intervallo temporale tra i reati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
comma quinto dell'art. 73 T.U. stup.
La Corte d'appello aveva escluso la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità; la Cassazione rileva che sul punto la motivazione era congrua e non specificamente scalfita dal ricorso.
La questione della continuazione, non decidibile in sede di merito per difetto di allegazione delle sentenze e per l'incertezza sul medesimo disegno criminoso, resta proponibile in sede esecutiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati può essere rigettata nel giudizio di merito quando manchino le sentenze rilevanti e non sia possibile verificare il medesimo disegno criminoso, specie in presenza di un notevole intervallo temporale tra i fatti; resta tuttavia salvo il ricorso alla sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
- La mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti è legittima se la corte di merito fornisce una motivazione congrua e specifica, non efficacemente censurata in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
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