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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27393/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 640 c.p.) e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la sentenza di merito aveva basato la responsabilità sull'elemento della detenzione materiale della carta ricaricabile senza provare la titolarità della carta, senza dimostrare che le schede telefoniche fossero riferibili all'imputato e senza provare iniziative o artifici diretti posti in essere dall'imputato per indurre la parte civile a versare denaro (oltre alla consapevolezza, secondo la difesa, della rischiosità dell'investimento). 2) violazione di legge (art. 99 c.p.) e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria della recidiva reiterata specifica, per omessa indicazione dei presupposti oggettivi (e.g. assenza di produzione del certificato del casellario) e mancata dimostrazione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la valutazione del merito (testimonianze della parte civile e contesto complessivo dell'operazione d'investimento, nonché il ruolo attivo dell'imputato nelle fasi successive) fosse congrua e non suscettibile di revisione in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, il ricorso è stato giudicato autosufficiente carente perché privo di allegazioni documentali obiettive a sostegno della censura sulla recidiva; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse indicato gli elementi di valutazione che motivavano la conclusione sulla maggiore pericolosità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha valutato che gli elementi probatori narrati nelle decisioni di merito (detenzione della carta ricaricabile, comportamento dell'imputato nelle fasi successive, dichiarazioni della vittima e contesto complessivo dell'offerta di investimento) erano idonei a comprovare la condotta tipica della truffa e il contributo fattuale dell'imputato nel conseguimento del profitto, e pertanto non vi era violazione di legge né manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha richiesto elementi oggettivi e documentali per censurare la declaratoria di recidiva; in mancanza di prove concrete (es. casellario) il motivo è risultato inidoneo. La decisione di merito ha motivato la recidiva con riferimento alla natura delle precedenti condanne e alla analogia dei fatti, con conseguente deduzione della maggiore pericolosità.

  • art. 23, comma 8, dl 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16 dl 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme procedurali richiamate per l'esame del ricorso con forme semplificate/particolari (richiami alle disposizioni emergenziali e successive di applicazione).

  • art. 616 c.p.p. (onere sanzionatorio per ricorso inammissibile)

    Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha ritenuto di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni per ricorsi infondati o inammissibili, va valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non è luogo per la rinnovazione del giudizio di fatto: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio spesso risultano inammissibili o infondate.
  • Quando si contesta la sussistenza del reato (es. truffa) è necessario indicare in modo specifico quale principio di diritto sarebbe stato violato o dimostrare l'illogicità manifesta della ricostruzione fattuale; mere affermazioni alternative non sono sufficienti.
  • Per contestare la declaratoria di recidiva è indispensabile fornire elementi documentali oggettivi (ad es. certificato del casellario giudiziale, atti che dimostrino l'irrilevanza delle precedenti condanne) o motivazioni specifiche che mettano in dubbio la valutazione della maggiore pericolosità; la mera enunciazione è insufficiente.
  • La detenzione materiale di strumenti (es. carta ricaricabile) e il comportamento dell'imputato nelle fasi successive, se inseriti in un contesto probatorio coerente (dichiarazioni della vittima, contesto dell'offerta, reazioni dell'imputato), possono legittimare la qualificazione della condotta come truffaldina anche senza prova piena di ogni collegamento formale.
  • Chi propone ricorso deve curare l'autosufficienza delle censure: l'assenza di allegazioni probatorie minime o di richieste istruttorie rende il motivo destinato a soccombere per carenza di prova o per inammissibilità.
  • La presentazione di motivi manifestamente infondati o non autosufficienti può comportare oltre al rigetto anche una condanna pecuniaria (Cassa delle ammende) e il pagamento delle spese processuali.

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