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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34935/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza che ha confermato la condanna per furto pluriaggravato in concorso di cavi in rame asportati da proprietà privata mediante tenaglia. Il ricorrente deduceva: 1) che il fatto doveva essere qualificato come tentativo (art.56 c.p.) perché gli agenti hanno monitorato continuamente l'azione impedendo il pieno impossessamento; 2) errore nel giudizio di comparazione tra circostanze (art.69 c.p.), con omissione del riconoscimento o prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art.62 n.4 c.p.); 3) difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.625 n.7-bis c.p., al bilanciamento tra circostanze e alla mancata derubricazione in tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il motivo relativo alla qualificazione in tentativo, ritenendolo inammissibile e confermando che il possesso anche di breve durata può costituire consumazione del furto. Ha però accolto le censure riguardanti il giudizio di comparazione tra circostanze, ritenendo che la Corte d'Appello ha errato nell'escludere dall'unico e unitario bilanciamento una delle aggravanti (art.625 comma 1 n.7-bis c.p.), pervenendo così a una illegittima 'monoggravazione' e a una determinazione della pena in peius non consentita in assenza di impugnazione del PM. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. per la rilevanza quantitativa dei cavi e il pregiudizio arrecato al servizio. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena; rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Catanzaro (altra sezione). Le altre statuizioni di colpevolezza restano confermate.

Norme richiamate

  • art.56 cod. pen.

    La Cassazione ricorda che la consumazione del furto può sussistere anche se l'impossessamento è di breve durata; il tentativo è escluso quando sia maturato un possesso autonomo, seppur temporaneo

  • art.625 cod. pen. (comma 1, n.2, n.5, n.7-bis)

    Le aggravanti contestate (n.2, n.5 e n.7-bis) qualificano il reato come pluriaggravato; in particolare la n.7-bis riguarda la sottrazione di materiali impiegati per servizi pubblici e ha rilievo nel giudizio di gravità del fatto

  • art.62 cod. pen. (n.4)

    La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato non solo sul valore materiale ma anche sugli effetti subiti dalla vittima; nella fattispecie tale attenuante è stata correttamente esclusa

  • art.65 cod. pen.

    Norma richiamata in tema di determinazione della pena con riguardo alle circostanze; la sentenza si inserisce nel complesso quadro delle norme sulle circostanze

  • art.69 cod. pen.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario: tutte le circostanze riconosciute devono essere confrontate simultaneamente e non è consentito bilanciare le attenuanti con una sola delle aggravanti

  • art.597 cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in pejus: in appello non possono essere peggiorate le condizioni dell'imputato in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; la Corte ha richiamato questo principio nel censurare la determinazione della pena

Massime di principio

  • La consumazione del furto si verifica anche se l'impossessamento del bene è di brevissima durata, salvo che l'intera condotta sia avvenuta sotto costante e diretto controllo degli agenti tale da impedire ogni autonoma disponibilità del reo
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze (art.69 c.p.) è unitario: il giudice deve confrontare simultaneamente tutte le circostanze attenuanti e aggravanti riconosciute, non è lecito escluderne una dal bilanciamento per poi operare su un sottoinsieme
  • In appello non è ammessa una modifica in pejus del trattamento sanzionatorio se il Pubblico Ministero non ha impugnato; ogni elemento autonomo concorre al divieto di reformatio in pejus
  • La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art.62 n.4) richiede che il pregiudizio sia veramente lievissimo considerando anche gli effetti pratici per la vittima o per il servizio pubblico coinvolto
  • Se il giudice territoriale omette o svolge in modo errato il confronto unitario delle circostanze, la Cassazione può annullare la determinazione della pena e rinviare per un nuovo esame limitatamente a quel profilo
  • Nel valutare furti di materiali pertinenti a servizi pubblici, il giudice può riconoscere una particolare offensività (es. art.625 n.7-bis), ma tale circostanza deve essere inserita nel bilancio complessivo con le altre circostanze e motivata adeguatamente

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