Cassazione Penale, Sentenza n. 11049/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio in relazione alla riqualificazione dei fatti dall'art. 73 DPR 309/1990 all'art. 74, comma 6 DPR 309/1990 (associazione/reato associativo connesso a traffico di stupefacenti). Le censure principali riguardavano: l'illegittimità/eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale e al calcolo dell'aumento per continuazione; l'omessa o insufficiente motivazione nella irrogazione di pena partendo da una soglia superiore al minimo; l'omessa applicazione estensiva delle circostanze attenuanti generiche (per Piscitelli); e, inizialmente, la confisca per Biondillo (poi rinunciata). I ricorrenti invocavano inoltre gli effetti della disciplina sopravvenuta (d.l. 146/2013 conv. in L.10/2014; d.l.36/2014 conv. in L.79/2014) e la giurisprudenza costituzionale (sent. n.32/2014) sul nuovo inquadramento normativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Biondillo e Gagliardi, ritenendo che le doglianze riguardassero valutazioni di fatto e di discrezionalità del giudice del merito (motivazione adeguata sul mancato computo dal minimo edittale: precedenti penali, molteplicità dei reati satellite, contesto associativo; aumento per continuazione motivato in relazione alla personalità e al ruolo). Il ricorso di Piscitelli è stato in gran parte respinto, salvo l'accoglimento parziale per la correzione di un errore materiale nel dispositivo: la pena è stata rettificata a 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione. Sono state imposte le spese processuali e condannati gli inammissibili al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Riferimento all'originaria contestazione per fattispecie di traffico di stupefacenti; la riqualificazione in sede di rinvio ha portato a diverso trattamento sanzionatorio
D.P.R. 309 del 1990, art. 74, commi 1,2,3 e 6
Art. 74, comma 6 è stato ritenuto il reato più grave (associazione/reato associativo connesso al traffico di stupefacenti) sulla base del quale è stata rideterminata la pena; la valutazione della pena è stata effettuata alla luce della nuova configurazione normativa
Decreto-legge 23.12.2013 n.146, conv. L.10/2014
Intervenuta riforma legislativa che ha inciso sulla cornice edittale applicabile, motivo del rinvio per rideterminazione della pena
Decreto-legge 20.03.2014 n.36, conv. L.79/2014
Ulteriore modifica normativa rilevante per il nuovo inquadramento dei reati di cui al capo di imputazione
Sentenza Corte Costituzionale n.32 del 25/02/2014
Richiamata come parametro interpretativo nella determinazione della pena alla luce della disciplina sopravvenuta
Legge 13 settembre 1992, n.356, art.12-sexies (confisca)
La confisca ex art.12-sexies era stata oggetto di censura da parte dell'imputato (Biondillo); la Corte di Cassazione aveva rimandato la questione perché il giudice di appello non si era adeguatamente pronunciato sui motivi di gravame
Art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
Citato in riferimento difensivo dai ricorrenti come parametro comparativo della sanzione, ma la Corte ha chiarito che il richiamo doveva intendersi riferito all'originaria contestazione di cui all'art.74 DPR 309/1990
Massime di principio
- Le doglianze sulla misura della pena che si risolvono in valutazioni di fatto e di discrezionalità motivazionale sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni di personalità, precedente e ruolo nei fatti.
- Se intervenute modifiche legislative o decisioni costituzionali incidono sulla cornice edittale, la sentenza originaria può essere annullata e rinviata per rideterminare la pena alla luce della disciplina sopravvenuta.
- La richiesta di correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza è ammissibile e può essere accolta anche se il resto del ricorso è rigettato.
- La confisca impugnata richiede che il giudice di merito si esprima esplicitamente sui motivi di gravame: omissioni sul punto possono giustificare l'annullamento parziale.
- Nel calcolo dell'aumento per continuazione e nella determinazione della pena sopra il minimo edittale, il giudice del merito deve motivare tenendo conto di precedenti penali, molteplicità dei reati e del ruolo nell'associazione; tali motivazioni, se congrue, difficilmente saranno ritenute illegittime in Cassazione.
- Quando il ricorso si limita a censurare la discrezionalità del giudice sulla quantificazione della pena senza dedurre specifici vizi di diritto o carenze argomentative, la Corte di Cassazione tende a dichiararne l'inammissibilità.
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