Cassazione Civile, Ordinanza n. 33308/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale proposta con procedura DOCFA da una società per una porzione del centro commerciale denominato "La Torre", classificata in categoria D/8, aumentando la rendita da euro 338,00 a euro 761,72. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo non dimostrata dall'Ufficio la legittimità della pretesa e valorizzando le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio analogo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla questione della litispendenza dichiarata dal primo giudice, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul motivo di appello con cui la contribuente negava la litispendenza; 2) nullità della sentenza per non avere dichiarato inammissibile l'appello della società, deducendo che il gravame sarebbe stato ripetitivo e comunque estraneo alla ratio decidendi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, contestando il ricorso per relationem alla consulenza tecnica, i presunti errori nella stima della rendita e la mancata confutazione delle critiche dell'Ufficio. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, oltre che perché la CTR aveva implicitamente escluso la litispendenza; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non confutava adeguatamente la ricostruzione della sentenza impugnata; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente deducendo un vizio motivazionale, mirava in realtà a rivalutare il merito della stima catastale e non dimostrava un vero vizio di motivazione apparente, anche alla luce dell'ammissibilità della motivazione per relationem alla CTU resa in altro giudizio e già chiarita dal consulente. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente; è stata inoltre respinta la domanda di condanna per lite temeraria per genericità della richiesta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro di legittimità per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte rileva però che, nel caso concreto, la doglianza non era correttamente veicolata e comunque difettava l'interesse ad impugnare.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la CTR aveva comunque implicitamente deciso sulla questione della litispendenza, e perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi dell'omissione su un motivo formulato dalla controparte.
È stato valorizzato il difetto di interesse ad impugnare una pretesa omessa pronuncia su un motivo di appello proposto dalla controparte, quando il ricorrente non aveva a sua volta impugnato il capo corrispondente della decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per le doglianze sulla nullità della sentenza e sul vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a un riesame del merito.
La motivazione della sentenza tributaria può essere resa anche per relationem; non è nulla se consente di comprendere la ratio decidendi e se il giudice ha aderito a una CTU che aveva già risposto ai rilievi tecnici.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il giudice di merito non deve confutare ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità interviene solo per anomalie motivazionali che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile per la soluzione della questione; se la decisione impugnata contiene una risposta implicita compatibile con la tesi della parte, il vizio non sussiste.
- Chi deduce in cassazione una nullità della sentenza deve dimostrare un concreto interesse all'impugnazione e specificare in modo puntuale il capo effettivamente lesivo della propria posizione.
- La motivazione per relationem è legittima anche nel processo tributario, purché il contenuto richiamato consenta di ricostruire il percorso logico della decisione e la consulenza recepita abbia considerato e confutato i rilievi tecnici delle parti.
- Non è sufficiente denunciare un vizio di motivazione per ottenere una rivalutazione del merito: la critica deve riguardare un effettivo deficit argomentativo, non la correttezza tecnica o la convenienza della stima effettuata dal giudice di merito o dal consulente.
- Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dopo che quest'ultimo ha già risposto ai rilievi delle parti, la motivazione può essere assolta con il richiamo alla consulenza, restando implicitamente disattese le contrarie argomentazioni difensive non accolte.
- In sede di legittimità, la parte che contesti l'adesione del giudice alla CTU deve indicare specificamente i passaggi dell'elaborato e le critiche svolte nel giudizio di merito, altrimenti la censura difetta di specificità e si risolve in una sollecitazione al riesame del fatto.
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