Cassazione Civile, Ordinanza n. 11149/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva emesso un assegno bancario non trasferibile in favore di un beneficiario nell'ambito della liquidazione di un sinistro. L'assegno era stato spedito al destinatario tramite posta ordinaria; il plico era stato sottratto e il titolo era stato poi presentato all'incasso presso una filiale della banca ricorrente da un soggetto diverso dal vero beneficiario, mediante documenti apparentemente idonei ma falsi. La compagnia, dopo aver dovuto pagare nuovamente il vero avente diritto, agiva per ottenere il risarcimento del danno dalla banca, assumendo che quest'ultima avesse errato nell'identificazione del presentatore. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la banca avesse adottato le cautele dovute e che la spedizione per posta ordinaria fosse stata un comportamento intrinsecamente insicuro dell'attrice. La corte d'appello, invece, aveva accolto la domanda ritenendo la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice e negando rilievo causale alla scelta di spedire il titolo con posta ordinaria. La banca ricorrente ha quindi proposto sei motivi di ricorso, deducendo: violazione della normativa postale sopravvenuta, violazione dei principi di correttezza e prudenza nella spedizione del titolo, erronea applicazione delle regole sul nesso causale e sull'interruzione per fatto sopravvenuto, nonché erronea esclusione del concorso di colpa della compagnia assicuratrice per avere usato la posta ordinaria invece di modalità più sicure, come posta raccomandata/assicurata o bonifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza d'appello. Ha ritenuto erroneo escludere il concorso di colpa del mittente che aveva spedito per posta ordinaria un assegno non trasferibile, poiché tale modalità di trasmissione espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza ed entra nel rapporto causale ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. Ha inoltre affermato che l'obbligo di diligenza professionale della banca negoziatrice va valutato alla luce dell'art. 1176, secondo comma, c.c., ma che la scelta del mittente di usare la posta ordinaria assume rilevanza causale e non può essere ignorata. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 1176, secondo comma, c.c.
La diligenza professionale della banca negoziatrice è parametro elastico che il giudice di merito integra secondo i principi dell'ordinamento e gli standard valutativi sociali; la sua valutazione è censurabile in cassazione se si pone in contrasto con tali principi.
Il comportamento colposo del danneggiato, anche anteriore o coevo al fatto, se legato da nesso eziologico con l'evento, può concorrere nella produzione del danno e ridurre o escludere la responsabilità del convenuto.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere solidaristico di agire in modo da preservare anche gli interessi altrui, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per il mittente.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il fattore sopravvenuto interrompe il nesso causale solo se costituisce causa unica ed esclusiva dell'evento; la Corte valorizza però il concorso causale del comportamento del mittente.
Invocato insieme all'art. 41 c.p. per contestare l'interruzione del nesso causale; la Corte ribadisce che la spedizione per posta ordinaria rimane antecedente causale rilevante.
art. 6 d.m. 9 aprile 2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'invio di valori e titoli dovesse avvenire con invio assicurato; la Corte non fonda la decisione su questa norma ma richiama la disciplina della spedizione raccomandata/assicurata come più sicura rispetto alla posta ordinaria.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato quale disciplina che consente spedizione raccomandata e assicurata con tracciatura e avviso di ricevimento; tali modalità sono considerate idonee a consentire un controllo sul buon esito della spedizione.
artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973
La Corte osserva che il richiamo della sentenza d'appello a tali norme per limitarne la portata ai soli rapporti con l'ente postale era non decisivo nel caso, essendo invece rilevante il concorso causale della scelta di usare la posta ordinaria.
Massime di principio
- La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, quando il titolo venga sottratto e incassato da un soggetto non legittimato, costituisce condotta colposa del mittente idonea a integrare il concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, c.c., poiché espone volontariamente il mittente a un rischio maggiore rispetto a modalità di trasmissione più sicure.
- Il giudizio di diligenza professionale della banca negoziatrice di un assegno è un giudizio di diritto fondato su una clausola generale: il giudice di merito deve concretizzare il parametro dell'art. 1176, secondo comma, c.c. alla luce dei principi dell'ordinamento e degli standard sociali, ed esso è sindacabile in cassazione se si discosta da tali principi.
- Nel caso di pagamento di assegno a soggetto non legittimato, il nesso causale non si esaurisce nella sola fase dell'identificazione del presentatore da parte della banca, ma comprende anche le modalità scelte dal mittente per la trasmissione del titolo; la responsabilità del negoziatore non esclude, in linea di principio, quella concorrente del mittente.
- La scelta di utilizzare posta ordinaria anziché modalità tracciabili o assicurate può rilevare causalmente perché la presentazione all'incasso del titolo presuppone la materiale disponibilità dell'assegno; il rischio di sottrazione e indebita negoziazione non è neutralizzato né dalla clausola di non trasferibilità né dal solo obbligo di identificazione del presentatore.
- In presenza di strumenti alternativi più sicuri e non gravosi in modo apprezzabile, il mittente è tenuto, in ossequio alla correttezza e al principio solidaristico, ad adottare cautele idonee a preservare anche l'interesse altrui.
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